[…a partecipare a una società titolare di farmacie]
Interrompendo per un momento il silenzio post pasquale, dobbiamo dar conto rapidamente della recente sentenza dell’A.P. n. 5 del 14 aprile 2022 [resa cliccabile], parlando – sperabilmente per l’ultima volta – della questione riguardante una srl uninominale, partecipata quale unico socio da una casa di cura marchigiana, risultata aggiudicataria della titolarità e diritto di esercizio di una farmacia comunale.
Ce ne siamo occupati, in particolare, nelle Sediva News del:
- 11/02/2021: “Per il Tar Marche una casa di cura non può partecipare a una società titolare di farmacia…”;
- 15/07/2021: “Sull’incompatibilità assoluta di una clinica a partecipare a una società titolare (o gestore) di farmacia…”;
- 23/07/2021: “Ancora sull’impedimento assoluto di una casa di cura a partecipare a una società titolare di farmacia…”;
- 31/12/2021: “L’incompatibilità per una casa di cura al vaglio dell’adunanza plenaria”
che quindi, avendone interesse, potrete rileggere ricostruendo così i termini esatti di una vicenda ora per l’appunto definita dalla citata sentenza dell’A.P.
Come potrete cogliere abbastanza agevolmente scorrendo la decisione, l’A.P. assume in sintesi che:
– la riforma del 2017 – come abbiamo avuto occasione anche noi di precisare, in particolare, nella Sediva News del 15/7/2021, ponendo nel suo sottotitolo l’interrogativo “…quali i veri dubbi del Consiglio di Stato?” – ha introdotto e regolamentato due distinte e separate regole di incompatibilità: la prima, “declinata in termini all’apparenza [ma perché “all’apparenza”?] assoluti”, rende incompatibile la partecipazione a una società titolare di una o più farmacie private “con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”, come recita il novellato secondo periodo del comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91; la seconda, “declinata in termini in tesi [ma perché “in tesi”?] meno assoluti”, sottopone a un filtro di compatibilità ‑ “in quanto compatibili” recita l’ultimo periodo del citato comma 2 dell’art. 7 – le condizioni di incompatibilità previste sub b) [“con la posizione di titolare ecc. di altra farmacia”] e c) [“con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”] del successivo art. 8;
– non essendo dunque stato richiamato dal legislatore il “filtro di compatibilità” anche per la condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione medica [che è quella che qui ci riguarda], quest’ultima ‑ proprio perché apposta in “termini… assoluti” – deve ritenersi operante indipendentemente dall’assunzione di ruoli gestionali/apicali nella società e/o nella farmacia sociale o dalla mera partecipazione al capitale sociale, con la conseguente inestensibilità “all’esercizio della professione medica” della sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 11/2020, espressamente dettata del resto per la sola condizione di incompatibilità prevista sub c);
– inoltre, come viene ampiamente illustrato nel §7 della decisione dell’A.P., può ritenersi che “anche una persona giuridica, in particolare una clinica privata” possa “esercitare, nei confronti dei propri assistiti, la professione medica ai fini della previsione di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della l. 362/1991”;
– non si tratta, infatti, di “dare corso ad interpretazioni estensive o analogiche di cause o regole escludenti tassative, quanto, piuttosto, di privilegiare un’interpretazione funzionale e sistematica, coerente con la ratio ispiratrice della veduta regola di incompatibilità che mira ad evitare commistioni di interessi <tra medici che prescrivono medicine e farmacisti interessati alla vendita, in un’ottica di tutela del diritto alla salute di rango costituzionale> (così Cass. sez. III, n. 4657 del 2006, che richiama Cons. St., sez. IV, n. 6409 del 2004)”.
In conclusione, questa è una prima ma importante pietra miliare che il CdS pone nella ricostruzione del sistema alla luce della l. 124/2017, anche se – detto sommessamente – anche nella decisione dell’A.P. vengono adombrati passaggi poco comprensibili, come se il Supremo Consesso “nomofilattico” abbia avuto timore di eccessive… fughe in avanti.
Ma, come del resto ben sapete, i punti oscuri sono ancora numerosi, specie con riguardo ai poteri di controllo delle amministrazioni chiamate dalla legge a esercitarli [assessorato regionale, asl, ordine farmacisti, federazione degli ordini] anche se, almeno allo stato, ci pare di dover escludere qualsiasi attività di verifica della posizione dei “soci dei soci”, cioè dei soggetti che partecipano in una società a sua volta partecipe a una società titolare di farmacie.
Infine, un dubbio: chiamato a scrutinare fattispecie meno clamorose di quelle in cui una clinica sia l’unico socio di una srl uninominale titolare di farmacia [per giunta replicandone sostanzialmente la ragione sociale…], che dirà il giudice amministrativo?
(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)
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