In questi ultimi mesi si è ridotto il numero delle decisioni di Tar e CdS che possono riguardare, anche indirettamente, il mondo delle farmacie ma, almeno di alcune di esse, riteniamo di dover dar conto nell’ormai tradizionale breve rassegna “in pillole” della giurisprudenza in materia.
- Due farmacie acquisite assegnate d’urgenza per evitare l’interruzione dell’assistenza farmaceutica nel comune… ma è legittima l’indizione da parte della Regione dell’interpello per la loro assegnazione in via provvisoria
Consiglio di Stato – parere – 03/03/2026, n. 374
Il parere viene reso nell’ambito di un ricorso promosso dai gestori di due farmacie presenti in due comuni calabresi, entrambi titolari di farmacia giusta ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art 50 del d.l. n. 267/2000, onde evitare l’interruzione dell’assistenza farmaceutica nel comune, atteso che le sedi si erano rese vacanti per le rinunce dei precedenti titolari che erano risultati vincitori di sede farmaceutica in altra regione.
La volontà espressa dai sindaci nelle dette ordinanze era quella di garantire la prosecuzione del servizio assistenziale essenziale reso dalle farmacie, nelle more che la regione Calabria espletasse le procedure ordinarie per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche.
Senonché, pur avendo preso atto delle due ordinanze sindacali, la Regione procedeva a indire l’interpello per l’assegnazione provvisoria anche delle sedi farmaceutiche gestite dai ricorrenti.
Nel respingere l’impugnazione di questi ultimi, i giudici aderiscono all’orientamento secondo cui, nelle more dell’assegnazione stabile della sede farmaceutica da parte della Regione, sussistono margini per l’esercizio legittimo dei poteri di ordinanza sindacale previsti dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza circa il mantenimento del servizio farmaceutico in particolari contesti territoriali che ne rimarrebbero altrimenti privi. I poteri di ordinanza, infatti, si configurano come strumenti extra ordinem che consentono di derogare alla disciplina vigente, con la conseguenza che il provvedimento adottato nell’esercizio di tale potere non è sovrapponibile e anzi è derogatorio rispetto all’assegnazione provvisoria che dunque, nella fattispecie, era legittima.
- I titolari di sede che insorgono avverso gli atti di assegnazione/autorizzazione all’apertura di una sede (e non anche quelli istitutivi della medesima) per far valere un presunto sviamento della propria clientela…
Consiglio di Stato – sent. – 06/03/2026, n. 1827
Nel caso di specie, alcuni titolari di sedi farmaceutiche attive in un comune sardo ricorrono avverso il provvedimento di assegnazione e gli atti autorizzativi all’apertura della farmacia dinanzi al Tar Sardegna (e poi in appello dinanzi al CdS) contestando, inter alia, che il controinteressato avesse perduto, prima dell’assegnazione, il requisito di ammissione previsto all’art. 2, lett. e), del bando concorsuale per essere diventato socio di società titolare di farmacia urbana [e aver poi ceduto a terzi, sempre prima dell’assegnazione la quota acquistata a titolo oneroso].
Nel respingere il ricorso, aderendo alle statuizioni fatte proprie dal Tar che aveva dichiarato il ricorso inammissibile, il CdS rileva che gli appellanti, in difetto di un interesse giuridicamente qualificato azionabile avverso la mera attivazione della sede farmaceutica previamente istituita, si sono limitati a sollecitare in giudizio un mero controllo della legittimità dell’azione amministrativa (tentando anche di far valere un presunto sviamento della propria clientela che sarebbe derivato, peraltro, dall’assegnazione della sede al controinteressato), che non è idonea a costituire di per sé un bene della vita suscettibile di formare oggetto di una situazione giuridica di interesse legittimo, stante l’assenza di connessione con una posizione sostanziale lesa dall’esercizio del potere della p.a..
Nel processo amministrativo, infatti, l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente.
- I criteri che devono orientare il Comune in sede di pianificazione territoriale…
Consiglio di Stato – sent. – 07/07/2026, n. 5433
L’appellante, titolare di sede farmaceutica, contesta i provvedimenti di conferma biennale della pianta organica comunale, ritenuti illegittimi adducendo che l’originaria delimitazione, negli anni confermata, sia [proprio per questo] irragionevole ed iniqua, per le caratteristiche della collocazione sul territorio e per il numero dei residenti nell’area.
Nel respingere l’appello, il CdS afferma che la contestazione di una decisione amministrativa non innovativa ma piuttosto confermativa – come quella che viene in rilievo nel caso di specie, in cui peraltro gli effetti dei precedenti provvedimenti si erano già stabilizzati al momento dell’assegnazione della sede – richiede una dimostrazione specifica e rigorosa della sua illegittimità, molto più stringente rispetto a quella richiesta contro un atto che produce effetti innovativi.
La valutazione discrezionale che il Comune è chiamato a compiere in sede di pianificazione territoriale, peraltro, “deve riferirsi all’intero territorio comunale, con l’obiettivo di coniugare l’adeguata copertura delle aree isolate o scarsamente abitate con la maggiore accessibilità per la maggioranza degli abitanti”.
Il parametro di ragionevolezza della scelta non può quindi basarsi sul raffronto atomistico tra due zone contigue, ma richiede una visione d’insieme dell’assetto comunale di riferimento.
A ciò aggiungasi che, nella fattispecie, la sede dell’appellante è stata istituita come sede straordinaria: il CdS aderisce, sul punto, alle statuizioni del primo giudice, secondo cui non può avere rilievo “il solo fattore del numero di residenti ma quello ben più rilevante dell’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio nelle diverse zone del territorio da individuarsi, risultando l’interesse commerciale della ricorrente recessivo rispetto alle esigenze di interesse pubblico evidenziate negli atti di revisione della pianta organica”.
- La rinegoziazione del canone non è un diritto del concessionario della farmacia comunale, ma…
Consiglio di Stato – sent. – 10/07/2026, n. 5557
V. Sediva News del 27.07.2026
- Il CdS sui limiti alla discrezionalità del Comune in sede di pianificazione territoriale
Consiglio di Stato – sent. – 14/07/2026, n. 5629
La pronuncia ha ad oggetto il tema dei “confini” della discrezionalità di cui gode l’amministrazione comunale quando si occupa di pianificazione farmaceutica in relazione [in questo caso] al concorso straordinario umbro.
I giudici annullano gli atti impugnati ritenendo che la sede di nuova istituzione fosse stata collocata in una zona già ampiamente coperta da altri esercizi, imponendo così all’amministrazione di riconsiderare la localizzazione all’esito di una nuova e più adeguata istruttoria.
Nel motivare la decisione, i giudici ricordano che: la potestà allocativa del Comune deve tendere a un ragionevole bilanciamento tra le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, dovendosi evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione tra aree contigue, in particolare qualora essa porti a un’incongrua distribuzione del servizio sul territorio o all’incapienza/insufficienza del bacino di utenza.
In secondo luogo, continua il CdS, la pianificazione farmaceutica deve guardare al territorio nella sua totalità, coerentemente con la ratio del d.l. 1/2012 [il decreto c.d. Crescitalia] avente l’obiettivo di garantire la massima capillarità e accessibilità del servizio per i cittadini attraverso un’equa distribuzione del servizio sul territorio.
Infine, quanto alla motivazione degli atti di programmazione, pur non essendo necessaria – conclude il Supremo consesso amministrativo -un’analisi dettagliata per ogni singola situazione locale, è comunque indispensabile che da essi emergano in modo chiaro i criteri ispiratori seguiti dal Comune, così da consentire di verificarne la coerenza, la ragionevolezza e la legittimità.
Al comune spetta una discrezionalità ampia che, tuttavia, non può mai trasformarsi in un potere assoluto o arbitrario, dovendo pur sempre rimanere ancorata a valutazioni istruttorie adeguate, volte a garantire un’effettiva ed equa copertura del servizio su tutto il territorio comunale
- Decremento demografico e revisione della p.o.: la discrezionalità del Comune nella scelta di “mantenere in vita” una sede farmaceutica
Tar Campania – sent. – 21/07/2026, n. 4559
I giudici respingono il ricorso promosso contro la decisione di mantenere in vita una sede farmaceutica nonostante la diminuzione della popolazione residente, precisando che il parametro legale di una farmacia ogni 3.300 abitanti costituisce il criterio per l’istituzione di nuove sedi, ma non definisce in modo rigido il bacino d’utenza della singola zona.
Pertanto, un eventuale calo demografico non determina automaticamente [si tratta di un assunto giurisprudenziale che si va ormai consolidando] la riduzione delle sedi esistenti, che è invece oggetto di una valutazione discrezionale sindacabile, in quanto tale, solo per irragionevolezza e/o arbitrarietà.
Pur essendosi registrato, nel caso di specie, un calo della popolazione, non vi è dunque un vero e proprio obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche, che risulterebbero in esubero, in quanto il Comune esercita in materia – come detto – un’attività non vincolata e volta al perseguimento dell’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’intero ambito territoriale comunale.
A riprova di ciò, aggiungono infine i giudici, l’Amministrazione non è tenuta a procedere alla riduzione della pianta organica neppure nell’ipotesi di sede divenuta soprannumeraria, qualora il bando di concorso straordinario indetto dalla Regione non preveda “il negativo andamento demografico tra le possibili cause della soppressione di una delle sedi a concorso e nel caso in cui l’assegnazione definitiva non sia stata annullata, “in parte qua”, in sede di autotutela”.
- Il nuovo ruolo della farmacia dei servizi elevato a criterio di pianificazione comunale
Tar Marche – sent. – 24/01/2026, n. 81
La sentenza afferma che il nuovo ruolo della farmacia come presidio sanitario polifunzionale può giustificare la revisione della p.o., così elevando il concetto di Farmacia dei servizi a vero e proprio criterio-guida per la pianificazione comunale.
La revisione della p.o. assolve infatti, evidenziano i giudici, alla funzione di consentire la modificazione del numero delle sedi e della loro localizzazione laddove emerga, col trascorrere del tempo, una sopravvenuta disfunzionalità nella pianificazione effettuata, rivelatasi non più rispondente all’interesse pubblico.
Ciò si verifica, in particolare [ed è questo il passaggio che desta maggiore interesse], non solo in caso di spostamento della popolazione e/o di incremento del numero dei residenti, ma considerando altresì, “ai fini di una corretta distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, anche sotto l’aspetto qualitativo”, la difficoltà/impossibilità nel reperimento di locali idonei dove ubicare una nuova sede farmaceutica o, ribadendo così un assunto già affermato in precedenza dal giudice amministrativo almeno un paio di volte, a consentire l’ampliamento di una sede esistente per l’erogazione di “servizi aggiuntivi” come, appunto, telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali e via dicendo.
- Reperibilità dei locali: il vincitore di sede è obbligato ad accettare qualsiasi locale?
Tar Sicilia – sent. – 14/04/2026, n. 1051
La pronuncia fornisce importanti chiarimenti sui limiti del dovere di diligenza del farmacista e sui presupposti che “obbligano” il Comune a modificare la pianta organica.
Il TAR Palermo delinea i limiti della nozione di idoneità dei locali, escludendo dal “perimetro” di tale nozione gli immobili sprovvisti di un’attuale destinazione d’uso commerciale [come i magazzini o i laboratori artigianali], i locali situati in vie o strade caratterizzate da una “intrinseca inesistenza di adeguate opere di urbanizzazione” e, infine, quelli la cui agibilità richiederebbe un cambio di destinazione d’uso, che a sua volta presuppone un procedimento amministrativo “il cui esito è incerto, visto che è subordinato a una verifica dello stato legittimo dell’immobile acquistato o locato e deve tenere conto anche del grado di urbanizzazione dell’area interessata”.
Quindi, in definitiva, nel momento in cui accerta, attraverso una rigorosa istruttoria, la totale e oggettiva assenza nella zona originaria di locali urbanisticamente idonei – vale a dire, lo ribadiamo, catastalmente commerciali e inseriti in un contesto propriamente urbanizzato – il Comune non può rimanere inerte ma deve esercitare il potere/dovere di intervenire sulla pianta organica, procedendo a una riperimetrazione della sede, al fine di tutelare l’interesse pubblico primario che è quello di garantire alla popolazione una fruibilità del servizio che sia effettiva, capillare e concreta, e non rimanga solo “sulla carta”.
(gustavo bacigalupo – cecilia sposato)
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Anche la giurisprudenza in pillole – esattamente come la nostra Rubrica – chiude questa stagione, dando appuntamento ai nostri amici per la “riapertura” delle Sediva News che riteniamo di poter calendarizzare per
Martedì, 15 settembre 2026
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Gli Uffici, invece, resteranno chiusi soltanto nella giornata di venerdì 14 agosto, anche se nei giorni immediatamente precedenti e immediatamente successivi alla giornata di Ferragosto il nostro personale e i nostri Collaboratori saranno presenti in numero ridotto.
Buone vacanze a chi va in ferie e buon lavoro a chi resta
(e anche a chi “rientra”)
(gustavo bacigalupo – franco lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!