In farmacia abbiamo da poco avviato un sistema di consegna dei farmaci a domicilio ed abbiamo a tal fine predisposto appositi volantini per fare pubblicità al nuovo servizio offerto. Mio figlio è un medico specialista e vorrei mettere a disposizione anche nel suo ambulatorio qualche volantino per fare pubblicità alla farmacia. Possono esserci ostacoli?

Si tratta di un’attività che, come abbiamo già sottolineato, incapperebbe in primo luogo – quasi inevitabilmente – nel divieto posto dall’art. 23, comma 3 del vigente Codice Deontologico, secondo il quale “(i)l farmacista non può accettare né proporre l’esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia […] negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali […]. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine”.
È una disposizione che, come vedete, pone con tutta evidenza un divieto ineludibile che peraltro è speculare al disposto del comma 2 dello stesso articolo, a tenore del quale “(i)l farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie”.
Quindi, con l’ampliamento pressoché a dismisura delle “professioni sanitarie” [seguito, come noto, alla Lorenzin e ai successivi provvedimenti ministeriali] l’ambito di operatività del divieto è nei fatti diventato altrettanto esteso, quel che però sembra essere sfuggito a qualche farmacia, come è vero che capita non proprio di rado di vedere all’interno dell’area esposta al pubblico del locale farmacia volantini/biglietti da visita [soprattutto] di studi di fisioterapia e di laboratori di analisi.
E inoltre, si badi bene, sono divieti di carattere assoluto, che operano pertanto a prescindere dalla conformità o meno del contenuto del messaggio pubblicitario ai precetti deontologici contenuti nel successivo comma 4 dello stesso art. 23 del Codice [“La pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell’interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all’oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio”].
Insomma, perlomeno sul piano disciplinare – vista naturalmente dal lato del farmacista – nessuna attività medica o altra professione sanitaria può fare pubblicità per una farmacia.
Né viceversa.

(cecilia sposato – laura giordani)

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