[…infatti, dal 23 luglio 2026 è ufficialmente entrato in vigore il nuovo Registro dei titolari effettivi, e però anche qui è necessario il solito “ma”, perché – tanto per non cambiare – anche questo nuovo Registro non è ancora nei fatti operativo mancando al momento gli immancabili provvedimenti attuativi che peraltro non dovrebbero tardare più di tanto.]
Se ben ricordate, come anticipato nella Sediva News del 3 giugno 2026, la Corte di Giustizia Europea – con la sentenza del 21 maggio 2026 nelle cause C 684/24 e C 685/24 – ha “sbloccato” l’impasse creatosi, come molti di voi ricorderanno, a seguito dell’avvenuta sospensione dell’efficacia di questo nuovo adempimento da parte del [nostro] Consiglio di Stato che ne contestava la compatibilità con i principi europei in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
Tuttavia, non è ancora possibile “dettagliare” le modalità operative cui i soggetti coinvolti dovranno ottemperare poiché – come spesso, per non dire sempre, accade – occorre attendere i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 10 giugno 2026 n. 122 [vale a dire il decreto di recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo] e in particolare dovremo attendere un decreto del MIMIT – che dovrà essere adottato entro 60 giorni sempre dal 23 luglio u.s. – in cui dovranno essere aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati.
Inoltre, entro tale termine [previo parere del Garante per la protezione dei dati personali], dovrà essere anche aggiornato il disciplinare tecnico previsto dall’art. 11 comma 3 del DM 55/2022, vale a dire quel documento predisposto dal Registro delle Imprese che definisce le modalità tecniche e organizzative per garantire la privacy dei dati che saranno trasmessi.
Infine, sempre il MIMIT dovrà chiarire quando diverrà operativo il sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del D.Lgs. 122/2026.
Prima di chiudere, ricordiamo che l’obbligo di comunicazione al Registro dei titolari effettivi non riguarda tutte le società, ma solo quelle dotate di personalità giuridica [quindi srl, spa, sapa, cooperative], trust, istituti giuridici affini, ecc..; inoltre, rimarchiamo ancora una volta, il nuovo adempimento non si estende alle società di persone, alle imprese individuali e alle associazioni non riconosciute, come d’altronde precisa lo stesso “Manuale Unioncamere”.
Non ci resta insomma che attendere i provvedimenti attuativi e avere così ulteriori delucidazioni sulle modalità operative da osservare [anche] per le corrette comunicazioni al nuovo Registro.
(matteo lucidi)
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