[…negli investimenti industria 4.0]
Rileggendo la news di questa mattina relativa agli “investimenti industria 4.0” circa il termine per poter beneficiare del credito d’imposta, non ci è chiaro cosa esattamente si intenda per interconnessione del bene che, a quanto pare, è requisito indispensabile per la fruizione.
Potete aiutarci?
Il quesito si riferisce alla Sediva News del 19 ottobre u.s. [“Investimenti industria 4.0 entro il 30 novembre 2023”], ma ci offre l’occasione per una doverosa integrazione che ne costituisca nei fatti anche una sorta di … continuazione.
Intanto, come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria [per tutte v. cm n. 4/E/2017], un bene strumentale – per essere definito “interconnesso” al sistema aziendale – deve scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni.
Esempi di sistemi interni sono: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio anche in remoto e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.
Esempi di sistemi esterni sono invece, poniamo: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.
Questo scambio di informazioni con gli uni e/o con gli altri deve avvenire per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute [come TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.], ovvero deve essere identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle informazioni mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento, anch’essi internazionalmente riconosciuti [es.: indirizzo IP].
Inoltre, il requisito dell’interconnessione deve essere verificato e attestato con una perizia tecnica asseverata nel caso in cui il valore del bene sia d’importo superiore a 300.000 euro, mentre per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a tale importo è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Vale la pena, comunque, cogliere questa circostanza anche per fare un excursus sugli altri requisiti indispensabili [oltre a quello dell’interconnessione] che detta la specifica normativa in materia.
In particolare, un bene strumentale – per essere considerato ammissibile ai fini dell’agevolazione in argomento – deve soddisfare 5+2 requisiti.
Esattamente, le 5 caratteristiche obbligatorie sono:
– controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
– interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
– integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
– interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
– rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Ma, come detto, devono essere soddisfatte anche almeno 2 di queste 3 ulteriori caratteristiche:
– sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
– monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
– caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Tutti termini, ci rendiamo ben conto, più o meno astrusi, specie per i non introdotti in materie tecnologiche e però “smarcabili” con il supporto di un bravo tecnico e/o di un’impresa specializzata.
È molto importante, da ultimo, rammentare che il requisito dell’interconnessione deve essere mantenuto in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0 e che, ai fini dei controlli, spetterà all’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento – appunto per l’intero periodo di fruizione dei benefici – delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.
(marco righini)
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