Sono socio di una S.r.l. titolare di farmacia, ma non sono uno degli amministratori: posso chiedere di vedere la contabilità e i documenti della società?

La risposta è affermativa.

L’art. 2476, comma 2, cod.civ. riconosce ai soci di S.r.l. che non partecipano all’amministrazione il diritto di ottenere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite un professionista di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi alla gestione.

Il socio, anche se non amministratore, può quindi chiedere di esaminare, ad esempio, la documentazione contabile, bancaria e contrattuale della farmacia.

È un diritto, tuttavia, che deve essere evidentemente esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, senza perciò ostacolare ingiustificatamente l’attività della società o, men che meno, utilizzare le informazioni acquisite per finalità estranee alla tutela della propria partecipazione.

Il diritto di consultazione, peraltro, non comporta necessariamente – ed è una precisazione importante perché si tende a ritenere il contrario – anche il diritto di pretendere che l’intera documentazione venga trasmessa secondo le modalità indicate dal socio.

(francesco sonnino silvani)

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