Con l’ordinanza n. 2927 del 10 febbraio 2026 la Corte di Cassazione si pronuncia sul tema dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili e sugli accertamenti effettuati dall’Erario sulle stesse.
Per i Supremi Giudici, infatti, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere di controllare documenti contabili qualora sia decorso il termine decennale previsto dall’art. 2220 cod. civ..*


*Art. 2220 cod. civ.: “le scritture [ndr. contabili] devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.”


Pertanto, ed eccoci al punto, qualora l’Agenzia delle Entrate eserciti il suo potere di accertamento prima dello scadere dei dieci anni, allora l’attività di controllo deve essere considerata legittima; diversamente, l’Erario – per gli anni che intende accertare – non potrà avanzare alcuna pretesa relativamente alla documentazione che di conseguenza, superato il decennio, il contribuente è legittimato a non presentare.
È bene dunque prestare attenzione a quanto tempo vengono conservati i documenti in caso di eventuali controlli da parte dell’AdE.

                                                                        (valerio salimbeni)

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