Il 30 dicembre u.s. è stata definitivamente approvata la Legge di Bilancio 2022, mentre il 20/12/2021 è stata pubblicata in G.U. la legge di conversione del c.d. decreto collegato Fisco-lavoro, che costituiscono nel loro insieme il quadro normativo/finanziario che “governerà” l’anno 2022.
Queste le principali novità seguendo l’ordine alfabetico.
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- Abolizione IRAP
A partire dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni sono esentate dal pagamento dell’IRAP, indipendentemente dal fatturato e dalle dimensioni.
- Agevolazioni acquisto prima casa per soggetti Under 36
I termini sanciti dall’art 64 del d.l. 73/2021 per poter beneficiare del c.d. bonus prima casa under 36 sono stati prorogati al 31 dicembre 2022, ed è una misura evidentemente interessante.
L’agevolazione riguarda, s’intende, l’acquisto della prima casa per uso abitativo e prevede in particolare l’esenzione:
- dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
nonché
- dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Per beneficiare del bonus è necessario presentare domanda entro il 31 dicembre 2022 e soddisfare i seguenti requisiti:
- non aver compiuto i 36 anni di età alla data del rogito;
- non avere un ISEE superiore a 40.000 euro;
- acquistare/aver acquistato l’immobile ad uso abitativo entro il 31 dicembre 2022.
(andrea raimondo)
- Agevolazioni fiscali territori colpiti da eventi sismici
Le attività con sede nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti da eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, sono esentate per tutto il 2022 dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione e/o esposizione pubblicitaria.
Sono state prorogate le esenzioni all’anno di imposta 2021 dal reddito ai fini IRPEF e IRES dei fabbricati ubicati nelle dette aree territoriali.
Inoltre, l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale dei fabbricati è stata prorogata al 31 dicembre 2022, mentre è prorogato fino al 31 dicembre 2024 il sismabonus.
Quest’ultima è un’agevolazione che si traduce nella detrazione del 50% di quanto speso per interventi effettuati su ogni singola unità immobiliare, ma con il limite massimo di spesa di 96.000,00 euro, e però si può arrivare a un 70/80% della spesa nel caso in cui – a fronte degli interventi – si ottenga una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi.
Infine, si può giungere addirittura a una detrazione dell’80/85% della spesa laddove gli interventi siano stati realizzati su parti comuni di edifici condominiali.
(francesco raco)
- Ammortamento
Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, è consentito per l’anno 2021 di non dedurre le quote di ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ma soltanto nel caso in cui tale facoltà sia stata esercitata/applicata anche nell’anno 2020.
- Ape sociale
È prorogata al 2022 l’Ape sociale con un ampliamento della lista delle c.d. mansioni gravose.
- Bonus facciate
Il bonus è stato confermato anche per il 2022, riducendo però il credito d’imposta dal 90% al 60% delle spese sostenute.
- Bonus investimenti 4.0
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 viene prorogato ma modificato come vedremo subito.
Le imprese che effettuano investimenti per i beni summenzionati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 [ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che gli ordini risultino accettati entro il 31 dicembre 2025 e che sia avvenuto il pagamento in misura del 20%] avranno infatti diritto a un credito d’imposta riconosciuto nella misura del:
- 5% del costo per investimenti superiori a 10 milioni e fino a un massino di 20 milioni di euro;
- 10% del costo per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
Inoltre, la Legge di Bilancio ha previsto per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0:
- un’aliquota pari al 20% del costo [nel limite massimo di 1 milione di euro] fino al 31 dicembre 2023 [ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che gli ordini risultino accettati entro il 31 dicembre 2023 e che sia avvenuto il pagamento in misura del 20%];
- un’aliquota pari al 15% del costo [nel limite massimo di 1 milione di euro] dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 [ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che gli ordini risultino accettati entro il 31 dicembre 2024 e che sia avvenuto il pagamento in misura del 20%];
- un’aliquota pari al 10% del costo [nel limite massimo di 1 milione di euro] dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 [ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che gli ordini risultino accettati entro il 31 dicembre 2025 e che sia avvenuto il pagamento in misura del 20%].
(stefano civitareale)
- Bonus ristrutturazioni
È prorogato al 31 dicembre 2024 il bonus avente ad oggetto ristrutturazioni edilizie, manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi di singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
(marco righini)
L’agevolazione si traduce in una detrazione IRPEF del 50% con un limite di spesa fissato a 96.000,00 euro [quello precedente era di 48.000,00 euro] che verrà ripartita in 10 quote annuali.
- Bonus Tv e Decoder
Rifinanziato per l’anno 2022 il bonus tv e decoder.
L’agevolazione prevede l’erogazione di contributi per l’acquisto di decoder [senza rottamazione] o di un televisore [con conseguente rottamazione di una tv acquistata prima del 22 dicembre 2018].
- Cartelle di pagamento
Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, e anche dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, viene esteso il termine di pagamento da 60 a 180 giorni, senza alcun incremento per sanzioni e/o interessi.
- Compensazioni
Confermato il limite di 2.000.000,00 euro per i crediti d’imposta e i contributi, entrambi compensabili anche per l’anno 2022.
- Conclusione Cashback
La conclusione del cashback [misura peraltro molto contestata…] è fissata al 31 dicembre 2021.
- Congedo di paternità
È stato previsto per tutto il 2022 il congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni [oltre a un congedo facoltativo di un giorno].
- Contanti
Dall’1 gennaio 2022 viene ridotta da € 2.000 ad € 1.000 la soglia relativa all’utilizzo del contante per le transazioni economiche tra soggetti diversi.
- Corrispettivi
È stata rinviata al 1 luglio 2022 la disposizione in base alla quale i commercianti al minuto che percepiscono corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di memorizzare i dati di pagamento tramite carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione telematica degli incassi giornalieri tramite questi strumenti.
È stato altresì differito al 1 gennaio 2023 l’obbligo relativo alla trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.
- Detrazione abbattimento barriere architettoniche
È stata istituita una nuova detrazione [valida per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022] pari al 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tale detrazione si applica anche nel caso in cui vengano effettuati interventi di automazione di impianti volti all’abbattimento di tali barriere.
I limiti di spesa, subordinati al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici, sono:
- 50.000,00 Euro per edifici unifamiliari e per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti;
- 40.000,00 Euro per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000,00 Euro per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
- Detrazioni per locazioni stipulate da giovani
La disciplina relativa alla detrazione Irpef delle locazioni stipulate dai giovani è stata ampliata con la modifica del comma 1-ter dell’art. 16 del Testo unico delle Imposte sui Redditi.
In particolare, i giovani – con un reddito non superiore a 15.493,71 Euro – di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione a canone concordato avente ad oggetto anche solo una porzione di una unità immobiliare [da adibire a propria abitazione principale e a residenza] avranno diritto a una detrazione di 991,60 Euro, ovvero se superiore pari al 20% dell’ammontare del canone entro il limite massimo di 2.000,00 Euro, per i primi quattro anni del contratto.
Le ulteriori modifiche apportate sono state nel dettaglio:
- l’aumento dell’età anagrafica da 30 a 31 anni non compiuti;
- l’estensione della detrazione anche per l’affitto di porzioni di unità immobiliari;
- l’aumento del periodo di spettanza del beneficio da tre a quattro anni;
– l’obbligo per il conduttore di adibire l’immobile o la porzione di unità immobiliare a residenza;
– l’aumento, come detto, dell’importo della detrazione da 300,00 a 991,60 Euro, e se superiore stabiliscono l’aumento fino a un tetto massimo di 2.000,00 Euro.
- Dichiarazioni precompilate
Le dichiarazioni dei redditi precompilate e confermate puramente e semplicemente dal contribuente non subiranno controlli formali, mentre verranno controllati soltanto i dati modificati dallo stesso contribuente nel caso di modifica della dichiarazione precompilata stessa.
- Ecobonus
È prorogato fino al 31dicembre 2024 l’ecobonus su case e immobili d’impresa.
Tale agevolazione prevede detrazioni dal 50% per le finestre, al 65% per un cambio della caldaia, per pannelli solari e coibentazioni.
La norma, inoltre, conferma la detrazione del 70/75% per i lavori effettuati in condominio oltre a quella dell’80/85% per i lavori di eco e sismabonus.
- Esonero contributivo per i dipendenti e per le lavoratrici madri
È riconosciuto una tantum, cioè solo per il corrente anno 2022, a favore del dipendente – quando la sua retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, sia di ammontare non superiore a Euro 2.692,00 lordi, e con l’esclusione comunque del lavoro domestico – un esonero dello 0,8% sulla quota dei suoi contributi previdenziali.
Inoltre, in via sperimentale, viene riconosciuto alle lavoratrici madri del settore privato un esonero contributivo del 50%: l’agevolazione spetterà per il periodo massimo di un anno decorrente dalla data di rientro dopo il congedo di maternità obbligatorio.
(giorgio bacigalupo)
- Esterometro
Slitta dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’abolizione del c.d. esterometro, che – ricorderete – consiste nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle fatture attive e passive rispettivamente emesse o ricevute nei rapporti tra la farmacia e cittadini esteri.
- Estratto di ruolo
Come noto, si tratta di un documento – rilasciato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione su richiesta del contribuente – che contiene l’elenco, cioè il riepilogo, delle cartelle esattoriali emesse a carico del contribuente stesso e a lui presuntivamente notificate; e, proprio perché mero documento riepilogativo, con l’estratto di ruolo l’ente non richiede somme di denaro a nessuno.
Ciò nondimeno, fino a ieri – così aveva sancito la Cassazione – anche l’estratto di ruolo [pur non rientrando tra gli atti indicati come contestabili dal contribuente nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario)] era impugnabile dinanzi al giudice tributario quando fosse mancata la notifica al contribuente di una o più cartelle incluse nell’estratto e questo perché diversamente, come precisato dalle Sezioni Unite, ci sarebbe stata una ingiustificata compressione dei diritti del cittadino a tutelarsi in sede giurisdizionale.
Senonché, eccoci al punto, l’art. 3bis del dl. 146/2021 [il c.d. Fisco‑Lavoro, convertito con la l. 215/2021 entrata in vigore il 21 dicembre scorso], che aggiunge nell’art. 12 Dpr. 602/73 il comma 4bis, da un lato sancisce espressamente la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, e però dall’altro dichiara invece l’impugnabilità del ruolo e della cartella esattoriale ma solo quando dalla mancata o invalida notifica di una o più cartelle [incluse nell’estratto, di cui pertanto il contribuente abbia evidentemente avuto conoscenza] possa derivargli in conseguenza dalla loro iscrizione a ruolo: a) un danno connesso alla partecipazione ad appalti; b) o perdite di benefici nei rapporti in generale con la pubblica amministrazione; c) oppure pregiudizi nella riscossione di somme dovutegli da soggetti pubblici.
È chiaro quindi che tale limitazione della facoltà di contestazione degli atti impositivi invalidamente notificati comporterà – per il contribuente che non si trovi in una o più delle tre situazioni ora descritte e che tuttavia voglia parimenti tutelarsi – la necessità di impugnare il primo atto notificatogli e dunque, in realtà, atti di tipo esecutivo e cautelativo [si pensi al pignoramento del conto corrente in banca o a un fermo amministrativo], che però, visti i tempi della giustizia tributaria, verosimilmente produrranno in ogni caso i loro effetti con danni spesso irreversibili per la posizione del contribuente.
Infine, quanto al termine di decorrenza dell’efficacia della norma, nel silenzio della legge si ritiene che per i contribuenti – che già prima dell’entrata in vigore della norma in argomento, perciò entro il 21 dicembre 2021, abbiano notificato il ricorso all’Agente della riscossione contro l’estratto di ruolo – sussista il diritto alla prosecuzione del giudizio, mentre per quelli in possesso dell’estratto di ruolo già al 21 dicembre 2021, ma che non abbiano ancora notificato il ricorso all’Agenzia della riscossione, non sia più possibile incardinare un giudizio.
Per questi ultimi, di conseguenza, sarà necessario – sempreché non sussista una delle tre ipotesi sopra indicate – attendere la notifica di un ulteriore atto dell’Agente della riscossione ed impugnare quest’ultimo.
(stefano lucidi)
- Fattura elettronica di prestazioni sanitarie
È stata confermata la proroga di un anno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie alle persone, che dunque restano cartacee.
- Fondo pensionamento per le Piccole-Medie Imprese
È stato predisposto un fondo di 550 milioni di Euro a favore delle PMI, che potranno accedervi in caso di pre-pensionamento di uno o più lavoratori con almeno 62 anni d’età.
- IMU
L’esenzione IMU per l’abitazione principale, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in immobili diversi, vale per una sola unità immobiliare scelta dai coniugi e questo sia che i due immobili siano ubicati nello stesso comune ovvero in comuni diversi [v. Sediva News del 13.12.2021].
Inoltre, è stato previsto un contributo per il pagamento dell’IMU a favore di commercianti e artigiani operanti nei comuni fino a 500 abitanti.
- Indennità di maternità
Viene introdotta un’indennità di maternità per ulteriori tre mesi per le lavoratici iscritte alla Gestione separata [autonome o professioniste] dell’INPS – e quindi sono escluse quelle iscritte all’ENPAF, alla Cassa Avvocati ecc…- con un reddito annuo non superiore 8.145,00 Euro.
- Indennità per i lavoratori fragili
Nel caso in cui i lavoratori fragili nel settore privato non abbiano effettuato prestazioni lavorative in modalità agile [e/o nell’eventualità in cui sia stato raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia] è prevista – a loro favore – un’indennità una tantum di 1.000,00 Euro.
- IRPEF
Le aliquote IRPEF – ecco una delle grandi novità – vengono ridotte da cinque a quattro con relativa soppressione dell’aliquota del 41% e l’abbassamento della seconda aliquota dal 27% al 25%.
Inoltre, per i redditi fino a 50.000,00 Euro, la terza aliquota si riduce al 35% [rispetto al previgente 38%]; viceversa, per i redditi superiori alla soglia dei 50.000,00 Euro l’aliquota applicabile aumenta al 43% [finora questa, che era e resta l’aliquota massima, scattava sui redditi eccedenti i 75.000 Euro].
Queste misure sono naturalmente entrate in vigore sin dal 1° gennaio di quest’anno, mentre gli enti locali [Regioni e Comuni] avranno la possibilità di stabilire le nuove aliquote di addizionali regionali e comunali entro il 31 marzo 2022.
È stata prorogata al 2022 anche l’esenzione IRPEF prevista per i redditi domenicali e agrari, quindi per i terreni dichiarati da imprenditori agricoli e coltivatori diretti.
(andrea raimondo)
- Lavoro occasionale
Scatta l’obbligo per il committente – ed è un’altra novità di rilievo perché riguarda figure lavorative abbastanza diffuse – di effettuare la preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro nei casi di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo occasionale [v. Sediva News del 14/1/2022].
Le sanzioni, in caso di violazione di questa prescrizione, vanno da Euro 500 a Euro 2.500.
- PA: per i Contributi a Fondo Peduto, anche se di importo superiore a 5.000 Euro, non sussiste l’obbligo di preventiva verifica della posizione debitoria del beneficiario nei confronti del Fisco
Viene espressamente escluso per l’erogazione dei contributi a fondo perduto – in deroga quindi al principio generale – l’obbligo per le PA di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 Euro, l’eventuale posizione debitoria del beneficiario nei confronti del Fisco.
- Quota 102
Si passa infatti dalla famosa “quota 100” alla nuova “quota 102” [v. Sediva News del 3/12/2021].
Per restare nel corrente anno, quindi, il lavoratore potrà andare in pensione anticipatamente nel caso in cui – entro il 31 dicembre 2022 – abbia maturato/maturi 64 anni di età e 38 di contributi.
- Registratori telematici
È necessario provvedere all’adeguamento dei registratori di cassa telematici, che dovranno infatti essere in linea con il tracciato 7.0. [V. Sediva News del 16/09/2021 “Versione 7.0 del rt: l’ennesimo rinvio [all’1.1.2022]”
- Rifiuti urbani
L’utente non domestico [bar, ristoranti, esercizi commerciali in genere (farmacie comprese), ecc.] che intende ricorrere al servizio pubblico o a un privato per la gestione dei rifiuti dovrà inoltrare una specifica comunicazione [che avrà effetto dall’1 gennaio 2023] al Comune e al gestore del servizio.
- Riscossione
L’Agenzia delle Entrate Riscossione [già Equitalia] è, notoriamente, una delle società partecipate dall’Agenzia delle Entrate che ora, proprio per la Legge di Bilancio 2022, è chiamata a esercitare un’attività di controllo e di indirizzo operativo nei confronti della “partecipata”.
La finalità è naturalmente quella di perfezionare e accentuare la necessaria integrazione tra le due Agenzie.
(matteo lucidi)
- Rivalutazione beni immateriali
Come sappiamo, è consentito al contribuente affrancare il valore dei beni, incluso l’avviamento, all’esito di operazioni straordinarie – come il conferimento di aziende in società [molto “gettonato” per e tra le farmacie], la fusione e la scissione – nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di realizzazione di una di tali operazioni straordinarie [e quindi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del relativo rogito], pagando in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva del 16%, oppure nell’anno ancora successivo [e quindi entro il 30 giugno del secondo anno successivo alla stipula del rogito] versando il 12% di imposta sostitutiva anche in tre rate annuali e deducendo il relativo importo in 5 anni [se versato il 16%] o in 18 anni [se versato il 12%].
Con la Legge di Bilancio 2021 era stato concesso ai contribuenti che non avevano usufruito di tale facoltà di riallineare il valore fiscale dei beni, sempre compreso l’avviamento, rispetto a quello civilistico, versando un’imposta sostitutiva del 3% sul maggior valore, oltre al 10% dell’ammontare della riserva che si crea in bilancio per effetto di tale riallineamento, in modo insomma da “liberare” fiscalmente la riserva stessa che dunque può essere distribuita senza ulteriori oneri fiscali.
Con la Legge di Bilancio 2022, invece, tale beneficio viene ora “compresso”, perché i beni immateriali [marchi, avviamento, ecc.] – che sono stati oggetto di rivalutazione in sede di approvazione del bilancio 2020 con contestuale affrancamento fiscale mediante il versamento della detta imposta sostitutiva del 3% – potranno essere dedotti soltanto in 50 anni, in luogo dei già previsti 18 anni.
E, laddove si voglia continuare a portare in deduzione i maggiori importi rivalutati in 18 anni, sarà necessario effettuare un ulteriore versamento ad aliquota variabile dal 12% al 16%, ma al lordo del 3% già versato e dunque in pratica l’integrazione varierà tra il 9% e il 13%.
Non è necessario, ci pare, essere grandi esperti tributari per rendersi conto – se siamo riusciti a farci comprendere – dell’estrema gravità di questo improvviso inasprimento di una vicenda recentemente già “rimanipolata”, tanto più che [nonostante le disposizioni dello Statuto del contribuente riguardanti l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo] le norme introdotte dalla Legge di bilancio 2022 avranno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
E’ tuttavia possibile revocare [totalmente o parzialmente] la detta rivalutazione già effettuata mediante compensazione delle somme versate a titolo di imposte sostitutive con altri tributi. Bontà del legislatore!
(stefano lucidi)
- Sabatini ter
In caso di finanziamento per un importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può continuare ad essere erogato in un’unica soluzione, sia pure, come spesso è, nei limiti delle risorse disponibili; alternativamente, sopra la detta soglia si tornerà al sistema tradizionale delle quote annuali, cioè secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce comunque entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.
(andrea raimondo)
- Sanzioni in materia di lavoro
Nel caso di accertamento della presenza sul luogo di lavoro di almeno il 10% dei lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché di grave violazione di norme sulla sicurezza dei lavoratori, l’Ispettorato potrà irrogare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale o imporre il divieto di “contrattare” la Pubblica Amministrazione, fermo l’obbligo contributivo e retributivo del datore di lavoro.
(valerio pulieri)
- Sconto in fattura e cessione del credito
Sono state prorogate per gli anni 2022-2023-2024 – per ecobonus e sismabonus ordinari, ristrutturazioni, detrazioni IRPEF 50% e detrazioni per l’abbattimento di barriere architettoniche – le opzioni per sconto in fattura o cessione del credito, mentre per il superbonus tale proroga si estende al 31 dicembre 2025.
Inoltre, secondo la normativa “antifrode”, è stato confermato l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità dei prezzi – sempre in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura – per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%.
N.B. Il visto di conformità per il superbonus 110% viene richiesto anche nell’ipotesi in cui l’agevolazione venga utilizzata dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Non rientrano in tale obbligo gli interventi di libera edilizia e quelli con un importo complessivo non superiore a 10.000,00 Euro effettuati su singole unità immobiliari o su parti comuni di un edificio.
(marco righini)
- Superbonus 110%
Le novità introdotte riguardano la calendarizzazione del superbonus 110%.
Nel dettaglio, ferma la scadenza del 30 giugno 2022, le proroghe introdotte sono le seguenti:
- per le persone fisiche che effettuano interventi su unità immobiliari, il superbonus è prorogato al 31 dicembre 2022;
- per gli IACP [Istituti Autonomi Case Popolari] e per gli enti ad essi equivalenti, la proroga è estesa al 31 dicembre 2023;
- per le persone fisiche proprietarie di edifici composti fino a quattro unità immobiliari, per le ONLUS, per i condomîni, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, il superbonus è prorogato al 31 dicembre 2025, ma è bene precisare che la detrazione interesserà il 110% per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2023, il 70% fino al 2024 e il 65% fino al 2025.
Inoltre, per i territori colpiti da eventi sismici, il superbonus sarà riconosciuto, sempre nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
(matteo lucidi)
- Tampon-tax
Il Governo ha approvato lo sgravio fiscale relativo alla c.d. tampon tax, riducendo da 22 al 10 per cento l’aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e sui tamponi destinati all’igiene femminile non compostabili.
- Varie
Tra le ulteriori varie novità, introdotte dalla Legge di bilancio 2022, merita un cenno anche la proroga fino al 31 dicembre 2024 di:
- bonus mobili;
- sismabonus ordinario;
- bonus
È anche prorogato al 31 dicembre 2023, da ultimo, il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile, oltre all’istituzione di un nuovo credito ai fini IRPEF per l’istallazione di impianti di fonti rinnovabili.
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Si chiude così la nostra analisi generale sulla Legge di bilancio 2022, ma di certo non mancherà l’occasione e l’opportunità di approfondire i temi più importanti che coinvolgono la farmacia.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)