La Suprema Corte con una recente ordinanza ha avuto occasione di ribadire un principio di grande rilievo in materia societaria, quello in base al quale sussiste/è configurabile la responsabilità solidale – con l’amministratore della srl – a carico del “socio non amministratore”, ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 2476 cod. civ., nel caso in cui il di lui comportamento sia qualificabile come “gestorio” o comunque riferibile sostanzialmente alla condizione di “proprietario” della società*.


*Art. 2476 comma 8 cod. civ. “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.


Tuttavia, eccoci al punto, tale condotta – come emerge dalla lettura stessa della norma codicistica – deve aver creato danni alla società e/o agli altri soci e/o a terzi e inoltre deve essere stata “intenzionale” [come del resto prevede la disposizione citata] e perciò consapevole, escludendo così i comportamenti meramente colposi.
Attenzione, dunque, ad assumere iniziative in po’ troppo “disinvolte” [vicenda purtroppo tutt’altro che infrequente…] nella gestione di una società, indipendentemente da chi rivesta il ruolo di amministratore.

(stefano lucidi)

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