Ho sentito che dal 2026 è stato reintrodotto l’iper-ammortamento per i beni “Industria 4.0” ma mancano ancora le istruzioni operative; ora, io ho un’ottima occasione per l’acquisto del robot della farmacia che, però, dovrei cogliere al volo: posso farlo o l’assenza del provvedimento di attuazione blocca di fatto l’agevolazione?

La Legge di Bilancio 2026, reintroducendo l’iper-ammortamento [commi 427–436 dell’unico articolo] per i beni Industria 4.0, diversamente dalle precedenti edizioni ne ha subordinato l’efficacia all’esecuzione di comunicazioni preventive e consuntive che rispondono sostanzialmente ad esigenze di “monitoraggio” della misura alla stregua di quanto è già accaduto per i crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Tuttavia, l’attuale latitanza dei modelli di comunicazione e delle correlate istruzioni, pur creando senza dubbio un certo clima di incertezza presso le imprese, non dovrebbe tradursi in un “stand by” degli investimenti, e questo perché tutti gli elementi necessari per l’applicazione dell’agevolazione sono già contenuti nelle disposizioni richiamate che non prevedono, del resto, alcun divieto di avvio in mancanza delle disposizioni attuative.
In altri termini, se l’efficacia dell’agevolazione è indubbiamente condizionata all’esecuzione di quelle formalità, la data di decorrenza degli investimenti – che si considerano realizzati secondo la regola generale dell’art. 109 TUIR con la consegna del bene, fatto salvo l’ulteriore requisito dell’interconnessione richiesto ai fini dell’Industria 4.0 – non è legata a quella dell’emanazione del provvedimento attuativo.
Ciò chiarito, riassumiamo a beneficio di tutti gli elementi salienti di questa nuova edizione dell’iper-ammortamento anche per dare più senso e completezza a quanto detto fin qui.

Quali investimenti

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti – realizzati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 – in beni materiali e immateriali nuovi (allegati IV e V annessi alla Legge di Bilancio 2026) interconnessi al sistema aziendale di gestione (LAN) nonché in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Il bonus si sostanzia in una maggiorazione “virtuale” del costo di acquisto del bene e della deduzione dell’importo della maggiorazione – ai fini della determinazione del reddito d’impresa – nella dichiarazione dei redditi “spalmata” per il periodo [e con le aliquote] di ammortamento ordinario del bene.

La maggiorazione è pari:

  • al 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro[fascia che riguarda la stragrande maggioranza delle farmacie];
  • al 100% per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 50% per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Verso l’abolizione del “made in UE”

Allo stato attuale, l’agevolazione sarebbe riconosciuta solo per beni prodotti in stati dell’UE o in Stati aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo); condizione questa che limita fortemente l’ambito oggettivo dell’operazione, presenta notevoli criticità per la concreta individuazione di questi beni e ha generato numerose critiche a livello internazionale; il Governo sta quindi valutando l’eliminazione di questa clausola – che dovrebbe avvenire con il prossimo “milleproroghe” – e in tal senso sono arrivate esplicite conferme anche nel corso di Telefisco.

Gli adempimenti in arrivo

Sul fronte adempimenti, e sulla falsa riga – come già accennato – di quello che finora è accaduto per i crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, con tutta probabilità sarà prevista:

  • una comunicazione preventiva relativa all’ammontare degli investimenti;
  • una successiva comunicazione di conferma con la quale, entro 60 giorni dal via libera ricevuto da parte del GSE, dovrà essere attestato il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
  • Infine, entro il 15 novembre 2028 una comunicazione che attesti il completamento degli investimenti corredata da una certificazione contabile a cura di un revisore legale.

Verosimilmente, il provvedimento di attuazione conterrà anche le istruzioni per gestire le comunicazioni in argomento con riferimento – per l’appunto – agli investimenti già realizzati alla data della sua emanazione.
Non mancheremo, naturalmente, di aggiornarvi su tutti gli sviluppi della vicenda.

(stefano civitareale)

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