… [e particolarmente nelle cessioni di farmacie o quote sociali, ma anche in alcune operazioni straordinarie della farmacia]
Ho ricevuto una dichiarazione d’interesse da parte di un privato per l’acquisto della mia farmacia, ma prima di fornirgli documentazione di tipo economico, fiscale e gestionale vorrei tutelarmi contro un’eventuale diffusione non autorizzata di queste informazioni. Come posso fare in pratica per evitare che i dati che dovrei consegnare al potenziale acquirente, o a un suo incaricato, diventino di dominio pubblico o vengano comunque utilizzati in modo improprio?
A differenza delle ormai famose lettere d’intenti [LOI] – di cui abbiamo parlato più volte e che fotografano l’intesa di massima tra le parti su alcuni [o tutti gli] elementi della futura operazione – l’accordo di riservatezza [NDA Non Disclosure Agreement] ha una funzione esclusivamente protettiva e mira a garantire, già nella fase iniziale delle trattative, la riservatezza di tutte le informazioni che una parte intenda condividere con l’altra, anche se, per la verità, Lei sembra sospettare un fenomeno purtroppo crescente, che è proprio quello della eccessiva leggerezza con cui una LOI, come peraltro anche un accordo di riservatezza, vengono resi noti e spesso addirittura nei loro dettagli più delicati.
Nelle trattative riguardanti la cessione o l’acquisto di una farmacia, ma anche in operazioni di conferimento, fusione o accesso a servizi consulenziali mirati, [Due Diligence, richieste di business plan, consulenze finanziarie ecc.], infatti, l’accordo di riservatezza (NDA) rappresenta uno strumento contrattuale essenziale per la protezione del patrimonio informativo dell’impresa.
Nell’ambito dell’attività che inerisce alla gestione di una o più farmacie, infatti, vengono spesso condivisi dati contabili delle vendite, margini di contribuzione, condizioni di fornitura e altri dati sensibili non di rado idonei a incidere sulla competitività dell’esercizio, la cui divulgazione non autorizzata può – conseguentemente – tradursi in un pregiudizio economico magari anche rilevante.
L’NDA consente proprio di definire, in termini chiari e puntuali, l’oggetto dell’obbligo di riservatezza, lo scopo specifico della comunicazione, l’ambito soggettivo e temporale dell’impegno assunto, ma anche – elemento tutt’altro che accessorio – una penale contrattuale proporzionata, che permette di attivare senza indugio [almeno in astratto] gli strumenti sanzionatori pattizi previsti in ipotesi di inadempimento e prescindendo da qualsiasi prova del danno effettivamente subito.
L’efficacia di uno strumento del genere è tuttavia subordinata alla sua adeguata personalizzazione: l’utilizzo di modelli standardizzati, spesso generici o ambigui, espone il titolare delle informazioni, infatti, a margini di incertezza difficilmente colmabili in sede contenziosa.
È quindi necessario che la redazione del documento venga calibrata sulle specificità del caso concreto, includendo – ove occorra – clausole che estendano l’obbligo di segretezza anche a dipendenti e collaboratori della controparte e che ne proroghino l’efficacia oltre la cessazione del rapporto.
L’NDA non è dunque un atto meramente formale, ma un meccanismo di tutela contrattuale indispensabile per garantire appunto la riservatezza delle informazioni trasmesse nella fase precontrattuale.
(gustavo bacigalupo)
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