[…di beni immobili e/o mobili registrati iscritti tra i cespiti della società, purché non si tratti di beni strumentali per destinazione]
Entro il 30 settembre di quest’anno, infatti, le società – per poter usufruire dei benefici previsti dalla Legge di bilancio 2023 – dovranno procedere:
- all’assegnazione, mediante un rogito notarile dedicato, di beni immobili [tra un momento vedremo quali] in favore dei propri soci;
- al versamento della prima tranche, pari al 60% dell’intero ammontare dovuto, dell’imposta sostitutiva [delle imposte sui redditi e Irap] pari – come illustrato nella Sediva News del 23.03.2023 – all’8% della differenza tra il valore c.d. normale del bene e quello fiscalmente riconosciuto, mentre la seconda e ultima tranche andrà versata entro il 30.11.2023.
Ribadendo quanto già chiarito in altre circostanze, l’assegnazione agevolata di cui stiamo parlando può/deve riguardare soltanto beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè diversi dai beni utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa: in pratica, non potrà essere validamente oggetto di questa misura, poniamo, il locale farmacia che ovviamente è il bene immobile strumentale per destinazione, diciamo, per eccellenza.
In aggiunta a questo, si segnala che si potrebbe legittimamente modificare lo “status” del bene [rendendolo quindi agevolabile] prima dell’atto di assegnazione, [procedendo dunque con una nuova destinazione d’uso che lo renda “compatibile” con questa disciplina agevolativa], come previsto espressamente nelle circolari Agenzia Entrate 1° giugno 2016, n. 26/E, par. 3 e 16 settembre 2016, n. 37/E, par. 5 e ribadito dall’Amministrazione Finanziaria anche successivamente e in tempi più recenti.
Giova inoltre rammentare che l’agevolazione è applicabile [oltre che ai beni immobili, come appena detto] anche a quelli mobili iscritti in pubblici registri, purché – attenzione – non si tratti di beni strumentali impiegati nell’esercizio dell’attività d’impresa, cosicché risulterebbe per esempio conveniente esercitare questa facoltà quando una società, di persone o di capitali, voglia estromettere e assegnare ai soci autovetture o altri mezzi aziendali.
Da ultimo, soprattutto tenendo conto che il ricorso a questa misura è precluso quando nel bilancio sociale non figurino riserve adeguate, è opportuno che l’accesso all’agevolazione sia preceduto da un’attenta analisi preliminare circa la sussistenza di tutti i presupposti di legge, verificando in sostanza la piena fattibilità dell’operazione e ovviamente anche tutte le relative modalità operative.
(stefano olivieri)
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