Ho letto in una vs. Sediva news la possibilità per l’imprenditore individuale di estromettere anche il locale che sia immobile strumentale della farmacia. Questa agevolazione vale anche per i soci di società di persone o di capitali?
La risposta non può essere affermativa, almeno in principio.
La legge di bilancio 2023 (art. 1 commi 100-105) ha temporaneamente riproposto le agevolazioni per l’assegnazione o la cessione ai soci di beni immobili [fatta eccezione per i c.d. immobili strumentali per destinazione], estromettendoli dal reddito d’impresa.
L’agevolazione è riservata alle società di persone e/o di capitali che, entro il 30 settembre 2023, assegnano ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione [intesi come tali quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale].
Ne deriva quindi che sono assegnabili in maniera agevolata gli immobili:
- strumentali per natura*, sempre che non siano utilizzati direttamente dall’impresa;
*Si tratta degli immobili aventi categoria catastale B, C, D, E, A/10 e, come diciamo nel testo, non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività.
- beni merce, quelli cioè la cui produzione o scambio è diretta proprio all’attività dell’impresa.
Si può pertanto parlare di “assegnazione” ogni qualvolta la società procede alla distribuzione di capitale, di riserve di capitale, di utili o di riserve di utili ma mediante l’attribuzione di un bene.
Il “prezzo” di questa estromissione è il pagamento di un’imposta – sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap – pari all’8% della differenza tra il valore c.d. normale del locale e quello fiscalmente riconosciuto [v. Sediva News del 18.01.2023].
L’assegnazione dei beni immobili dovrà avvenire entro il prossimo 30 settembre, e comporterà un versamento dell’imposta mediante mod. F24 – nella misura, come accennato, dell’8% dell’indicata differenza – in due tranches, di cui la prima entro la stessa data del 30 settembre 2023 [il 60% dell’ammontare] e la seconda entro il 30 novembre 2024 [il restante 40%].
Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell’assegnazione del bene sono assoggettate ad una imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Quanto alle imposte indirette, l’agevolazione riguarda l’imposta di registro ridotta alla metà, e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre – quanto all’iva – non è prevista alcuna agevolazione e dunque l’iva si applicherà, secondo i vari casi, conformemente alle regole ordinarie.
(mario astrologo)
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