Sono accomandatario della farmacia e ho un’auto intestata a me personalmente ma, non usandola molto spesso, vorrei fosse utilizzata come auto aziendale.
Come posso fare per raggiungere questo scopo senza sopportare gli oneri di un trasferimento alla sas della proprietà del mezzo?
Ne abbiamo già parlato in altre occasioni e generalmente – come anche in questa circostanza – riteniamo il comodato come possibile soluzione ampiamente suggerita dalla disciplina civilistica di tale contratto.
Lei potrà infatti concedere in comodato d’uso gratuito la Sua auto alla farmacia, quindi alla sas come tale, che dovrà restituirla nello stesso stato alla scadenza pattuita o alla richiesta del comodante.
Ricordiamo brevemente che possono concedere e ricevere in comodato una vettura sia le persone fisiche che le persone giuridiche e inoltre – come ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – possono assumere la veste di comodanti, oltre ovviamente al proprietario [ma nell’ipotesi di leasing previo consenso dell’azienda locatrice], anche l’usufruttuario nonché, in caso di acquisto con patto di riservato dominio, l’acquirente [sia pure previo assenso del venditore].
Infine, è il caso di ricordarlo, quando il comodato abbia una durata superiore a 30 giorni [un limite che tuttavia non vale quando il contratto intercorra tra familiari], l’art. 94, comma 4 bis, del Codice della strada prevede l’obbligo del comodatario di comunicare alla Motorizzazione Civile – entro trenta giorni dall’inizio del comodato – la durata del contratto [se indicata], i dati del veicolo e quelli delle parti, cioè del comodante e del comodatario.
Da ultimo, il mancato adempimento a tale obbligo di comunicazione comporta una sanzione da 727 a 3.629 euro.
(mauro giovannini)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!