Da pochi mesi è venuto a mancare mio padre che possedeva un immobile in cui viveva e risiedeva insieme a mia madre, che continua tuttora ad abitarvi. In qualità di erede, io dovrò pagare l’Imu per la mia quota di possesso, tenendo conto che vivo già da tempo in un altro comune con moglie e figli.
Il termine di pagamento dell’IMU si avvicina e merita quindi parlarne.
Come si è ricordato ripetutamente, in via generale i soggetti passivi dell’IMU sono: il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sui beni stessi; l’ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili [anche da costruire o in corso di costruzione] concessi in locazione finanziaria.
Nello specifico, il diritto reale di abitazione è disciplinato dagli artt. 1022 e ss. cod.civ. ed ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare [del diritto, ovviamente] e della sua famiglia.
Inoltre, l’art. 540 stabilisce che – in caso di morte del proprietario – al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sull’unità adibita a residenza familiare.
Pertanto, il soggetto passivo IMU con riguardo all’unità dove abitavano insieme i Suoi genitori è soltanto Sua madre, che tuttavia in questo caso particolare vi è esentata perché ricorrono tutti i requisiti [della residenza e della dimora abituale in quell’immobile] per poter usufruire dell’agevolazione dell’abitazione principale ai fini IMU.
Vale infine la pena ricordare che anche ai fini Irpef il reddito dell’immobile deve essere dichiarato dal titolare del diritto di abitazione, concorrendo infatti i redditi fondiari a formare il reddito complessivo di chi possiede l’immobile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, tra i quali rientra appunto anche il diritto di abitazione.
(franco lucidi)
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