La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha in pratica esteso fino al 30/06/2026 i crediti d’imposta per gli investimenti in chiave “Industria 4.0”.
Prima di parlare delle novità è però opportuno fornire perlomeno un quadro riassuntivo delle agevolazioni in argomento anche con riferimento agli investimenti c.d. ordinari [che sono quelli diversi dai c.d. “Industria 4.0”].
Gli “ordinari” se effettuati sino al 31/12/2022 [ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione], godono ancora del credito d’imposta nella misura del 6% – in luogo del 10% concesso fino al 31/12/2021 – indipendentemente che riguardino beni strumentali materiali [ad es. un pc, un macchinario da laboratorio, ecc.] o immateriali [ad es. un software].


Attenzione: per gli investimenti in beni “ordinari” – cioè diversi da quelli “Industria 4.0” – il bonus si ferma al 2022 (30/06/2023 con il “recapture”) visto che la legge di bilancio 2022 non prevede ulteriori estensioni.


Ma le vere novità – come accennavamo all’inizio – concernano gli investimenti in chiave “Industria 4.0” per i quali l’agevolazione è stata estesa sostanzialmente fino al 30/06/2026 sia pur con una “scaletta” di aliquote decrescenti.
Intanto ricordiamo, sempre in ordine agli investimenti “Industria 4.0”,  che per quelli in beni materiali [ad es. il magazzino automatizzato, le casse automatiche, le vending machine, le etichette elettroniche, ecc.] effettuati sino al 31/12/2022 [ovvero entro il 30/06/2023, a condizione anche qui che, entro il 31/12/2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione] il credito d’imposta, che fino al 31/12/2021 era pari al 50%, viene confermato nella misura:

  • del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro [e pertanto per la totalità degli investimenti della farmacia];
  • del 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • del 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Senonché, a differenza degli investimenti “ordinari”, per questi beni l’agevolazione continua anche per gli anni successivi al 2022, e infatti:

A) per quelli relativi ai beni strumentali materiali (indicati nell’allegato A alla L. 232/2016) effettuati dall’1/01/2023 e fino al 31/12/2025 (ovvero entro il 30/06/2026 con il solito meccanismo del “recapture”) l’agevolazione sarà pari:

  • al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro [e pertanto per la totalità degli investimenti della farmacia] ;
  • al 10% del costo oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 5% del costo oltre i 10 milioni di euro [fino al tetto di 20 milioni];

B) per quelli invece relativi a beni strumentali immateriali (indicati nell’allegato B alla L. 232/2016), l’agevolazione:

  • resta invariata nella misura del 20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro fino al 31/12/2023 (30/06/2024 con il “recapture”);
  • si riduce al 15% per quelli effettuati dall’1/01/2014 e fino al 31/12/2024 (30/06/2025 con il “recapture”);
  • si riduce infine ulteriormente al 10% per quelli effettuati dall’1/01/2025 e fino al 31/12/2025 (30/06/2026 con il “recapture”).

In definitiva, come forse sarà ormai chiaro, le farmacie che abbiano in programma il rinnovo in chiave digitale della loro gestione è bene che si affrettino a realizzarlo entro il 30/06/2023 [un lasso di tempo, del resto, piuttosto considerevole] perché dopo questo termine l’agevolazione si dimezza e così pure evidentemente la convenienza a affrontare questa importante, e ormai indispensabile, trasformazione tecnologica.

(marco righini – stefano civitareale)

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