Sono l’accomandante di una sas titolare di una farmacia e nella quale gli accomandatari sono due, che però da almeno tre anni non mi inviano nessun bilancio sociale sostenendo che per riceverlo l’accomandante è tenuto a farne richiesta esplicita.
Anche quest’anno sta andando così ma stando agli importi attribuiti ai vari soci e a me personalmente per l’esercizio 2022, mi pare che qualche dato non risponda all’effettivo andamento della farmacia.
Vorrei quindi avere i dati di bilancio ed eventualmente far valere le mie ragioni.
Il socio accomandante, come del resto crediamo sia noto, non partecipa – e anzi non deve partecipare, se non vuole assumere la veste anch’egli di accomandatario, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero – all’amministrazione della società [ne abbiamo parlato anche nella Sediva News del 28 aprile 2021 Un accomandante un po’ … invadente], pena appunto l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale [ovviamente con gli accomandatari] per le obbligazioni sociali.
E però, attenzione, l’accomandante – ai sensi del terzo comma dell’art. 2320 del codice civile – ha diritto “di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società”.
Quindi, come si ricava dalla lettura della disposizione, egli ha il diritto di ricevere – senza perciò che sia necessaria una preventiva sua richiesta in tal senso – il bilancio annuale e tutto quel che ne costituisce la documentazione di sostegno.
Si tratta di una norma imperativa [e sono non più di due o tre le disposizioni civilistiche inderogabili…] che non può pertanto essere disattesa dagli amministratori/accomandatari – e in questo senso si è espressa anche Cass. 26071/2022 – ma neppure da una qualsiasi disposizione contraria dello statuto.
D’altronde, questa necessità codicistica che l’accomandatario comunichi il bilancio all’accomandante è determinata dall’esigenza di consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di controllo e di critica sull’operato del socio amministratore, e in definitiva si tratta di una prescrizione diretta a favorire [anche, ma forse soprattutto] il consolidamento del bilancio, quando naturalmente il socio accomandante – che ne abbia avuto agio proprio con la comunicazione – ne abbia omesso l’impugnazione.
Infatti, come precisa ancora la Suprema Corte, il bilancio non può consolidarsi con la semplice presentazione – intendendosi con tale espressione la semplice redazione/elaborazione contabile alla scadenza annuale – ma per l’appunto, come abbiamo appena visto, solo con la comunicazione all’accomandante.
(gustavo bacigalupo– stefano civitareale)
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