[…con l’aumento del tetto di esonero]

Con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, l’Inps ha reso noto che la Commissione Europea ha approvato gli esoneri contributivi previsti per l’assunzione dei giovani under 36 autorizzandone la concedibilità per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.
Ricordiamo che si tratta di un’agevolazione introdotta dall’art. 1 comma 10 e segg. della l. 178/2020, con cui è stato previsto un esonero pari al 100 per cento – ma con il tetto di euro 6.000 – della contribuzione datoriale complessivamente dovuta [per un periodo massimo, tuttavia, di 36 mesi o di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia] con riguardo alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che alla data dell’evento incentivato non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Con l’art. 1 comma 297 della l. 197/2022 l’esonero è stato esteso alle nuove assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, con l’aumento dell’importo limite dell’esonero contributivo dai precedenti detti euro 6.000 agli attuali euro 8.000.
Da ultimo, per poter usufruire del beneficio in argomento, il datore di lavoro deve essere in possesso – more solito – del certificato di regolarità contributiva [Durc].

(mauro giovannini)

 

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