Il Condominio di cui fa parte anche il ns. locale ci ha chiesto, ma senza particolare aggressività, di spegnere la ns. croce verde quando la farmacia è chiusa, e sia nei giorni feriali come in quelli festivi.
Vorremmo invece mantenere sempre acceso questo ns. segno distintivo, anche perché la croce è installata molto al di sotto delle finestre del primo piano e comunque non crediamo che possa disturbare qualcuno.
Desideriamo insomma che le cose restino così: croce verde accesa giorno e notte.

 

Come già sottolineato altre volte, crediamo che quello dell’accensione della croce verde – che sia aperta o chiusa la farmacia, che si tratti di giorni feriali o festivi, oppure di un orario notturno o diurno – costituisca un obbligo [pur latamente inteso] per il titolare della farmacia.
È vero che questo non si ricava direttamente/immediatamente dal dato testuale dell’art. 5, d.lgs. 153/2009 [“Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”], ma è difficile negare che – prescindendo dal suo rapporto con il SSN cui espressamente si riferisce la disposizione ora citata, e andando comunque oltre tale rapporto – la farmacia espleti un servizio pubblico in senso oggettivo, anche se la distinzione tra servizio pubblico e servizio di pubblica necessità è ormai di scarsa rilevanza perfino sul piano penale, nonostante i “nuovi” artt. 357 e 358 c.p. abbiano tentato di marcarne la differenza.
Se così è, come del resto [trascurando le numerose conferme, via via sempre più incisive,  che in questa direzione si colgono dai sistemi normativi succedutisi nel tempo sin dalla legge Giolitti, oltre che da decisioni sia della Cassazione che dei giudici amministravi] implica anche l’art. 32 della Costituzione sulla tutela della salute, la farmacia svolge il servizio – e non solo in astratto – anche quando l’esercizio è chiuso al pubblico, non fosse altro per segnalarne la presenza e/o per l’esposizione – questa sì certamente obbligatoria – dei turni di guardia farmaceutica.
La sicura identificabilità di tale servizio nei confronti dei cittadini, pertanto, non può probabilmente conoscere soluzioni di continuità, e questo deve valere anche per la luce della sua croce verde, dovendo allora riconoscersi in tal senso al titolare della farmacia, quantomeno, una libera facoltà che egli possa dunque esercitare o non esercitare senza che taluno [neppure il Condominio di appartenenza…] sia legittimato a impedirne od ostacolarne il pieno esercizio, se non quando, ad esempio, le modalità dell’installazione e/o delle concrete funzionalità della croce verde – tanto più se luminosa o illuminata – rechino a terzi pregiudizi non giustificati perché eccedenti un uso equilibrato delle prerogative della farmacia in questo specifico ambito.

(gustavo bacigalupo-cecilia sposato)

 

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