Sono titolare individuale e vorrei costituire una società con i miei due figli di cui uno solo è farmacista. Mi piacerebbe però premiare adeguatamente – e se possibile con una maggiore partecipazione agli utili – uno dei due perché, oltre a collaborare con me da molti più anni, si è sempre prodigato con grande dedizione. È possibile raggiungere questo obiettivo nonostante la parità di quote tra loro?
La soluzione, nel caso di società di capitali, sta nell’art. 2468 del codice civile, che al terzo comma permette di attribuire a singoli soci particolari diritti che possono indifferentemente riguardare l’amministrazione della società come la distribuzione degli utili, ma anche – a guardar bene – sia l’una che l’altra, rendendo dunque derogabile pattiziamente la corrispondenza tra la quota/percentuale di capitale ascritta a un socio e la misura della sua partecipazione agli utili.
Appunto per questo, però, è naturalmente necessaria – come precisa del resto la disposizione citata – un’espressa previsione in tal senso nell’atto costitutivo/statuto.
Ma la proporzionalità tra i conferimenti e l’attribuzione degli utili non è disposta da una norma imperativa del codice civile neppure per le società di persone, perché è proprio il codice a permettere deroghe contrattuali – quindi introdotte direttamente nell’atto costitutivo della società [o in una successiva sua modifica] – disponendo l’art. 2263 che “Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali”.
Cioè, come vediamo, in una snc o in una sas la corrispondenza sul piano percentuale tra i conferimenti [nelle società di persone, infatti, non c’è un “capitale” sottoscritto dai soci, ma soltanto loro conferimenti] e “le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite” è soltanto presunta, e per ciò stesso derogabile dall’autonomia privata dei soci.
Nel Suo caso, quindi, il capitale [se Lei intende costituire, poniamo, una srl] o il valore dei conferimenti [ove opti invece per una snc o una sas], possono essere ascritti a Lei nella misura del 60% e ai suoi due figli in ragione del 20% ciascuno, mentre la misura della partecipazione a “guadagni” e “perdite” di ognuno di voi può legittimamente essere convenuta in termini percentualmente diversi, magari tenendo conto anche nello stesso contratto sociale – perchè no? – della diversità dei compiti lavorativi assunti dal singolo socio e/o, se del caso, dall’assunzione di incarichi riguardanti l’amministrazione della società e/o la direzione responsabile della farmacia sociale.
Naturalmente, però, in una vicenda come questa – già di per sé generalmente delicata – è necessaria qualche cautela in più perché sono in ballo rapporti anche tra… fratelli germani.
(matteo lucidi)
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