Vi prego di considerare l’articolo che è stato inserito nel capitolato di una gara pubblica per la fornitura di medicinali e parafarmaci a farmacie comunali e  il cui testo era il seguente: “ La ditta aggiudicataria è tenuta a ritirarsi, su richiesta informale dei Direttori di Farmacia, i farmaci in scadenza che abbiano un residuo di validità pari ad almeno tre mesi dalla data della comunicazione, anche se forniti da altri grossisti, ove questi ultimi non provvedano a ritirarli. I farmaci ritirati saranno sostituiti, fino a concorrenza del loro valore, con parafarmaci o farmaci di fascia C, a scelta dei Direttori, oppure rimborsati mediante emissione di nota di credito”.
Vorrei allora sapere se è regolare che, come avrete letto, sia prevista la restituzione dei farmaci ad un grossista diverso da quello che li ha forniti.

L’attività all’ingrosso, come è noto, può essere esercitata anche dalle farmacie, ma è necessario che si muniscano della specifica autorizzazione regionale prevista dal d.lgs. 219/2006 e naturalmente – quando operano appunto nella qualità di grossisti – emettono fatture a soggetti [altre farmacie, ad esempio] che a loro volta hanno la facoltà di rivenderli a terzi.
Normalmente, in caso di restituzione di farmaci o di altra merce alla stessa industria o allo stesso grossista che li ha forniti, il documento fiscale che regola l’operazione è una nota di credito, emessa evidentemente dal grossista/industria alla farmacia.
Quando invece, ben diversamente, la farmacia cede al grossista X prodotti forniti dal grossista Y, e  nonostante sia in tal caso configurabile un’attività all’ingrosso, il c.d. buon senso [soprattutto quando si tratti di cessioni effettuate dalla farmacia del tutto sporadicamente…] inviterebbe a una lettura più elastica delle normative, tanto da considerare un’operazione del genere come rientrante nell’ordinaria attività di gestione e ottimizzazione del magazzino.
È vero che il buon senso può essere talora poco o molto soggettivo, ma almeno in questa evenienza specifica – visto il perentorio [e quasi…  “arrogante”] capitolato di gara – crediamo di poter dire che le farmacie (comunali), tenute ad attenervisi per “ordini dall’alto”, in realtà rischino ben poco e semmai qui eventuali problemi farebbero carico comunque all’organo di amministrazione.

(cecilia sposato)

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