La vostra recente news sul padre vedovo e sulla legittima dei figli mi ha fatto sorgere un dubbio: in mancanza di eredi ai quali spetti una legittima, come sicuramente i figli e il coniuge, e senza che il de cuius abbia lasciato testamenti, a chi spetta l’eredità?
La disciplina successoria, per quanto molto ben dettagliata nel codice civile, può talora risultare poco immediata e magari anche insidiosa.
Qui tenteremo pertanto, rispondendo anche al quesito, di delineare un quadro di sintesi che possa dissipare almeno alcune delle perplessità che caratterizzano questa sempre delicata materia, anche se – per poter rispondere con puntualità alla Sua email – dovremmo naturalmente conoscere la situazione familiare al momento del decesso del soggetto che Lei ha ipotizzato.
Generalmente, comunque, occorre in primo luogo attenersi, questo è ovvio, alle disposizioni testamentarie del de cuius e – in mancanza di testamento, come nel caso da Lei prospettato – è il codice stesso ad articolare una vera e propria “gerarchia” tra gli eredi legittimi, come sono definiti dal codice coloro che sono chiamati all’eredità non da disposizioni testamentarie ma direttamente dalla legge, e naturalmente vanno distinti dai c.d. legittimari o riservatari, che sono gli eredi cui il codice riserva, in presenza o meno di disposizioni testamentarie, una quota dell’eredità [ la c.d. legittima o quota di riserva] variabile in funzione della concorrenza tra più legittimari.
E allora:
–in mancanza di figli, genitori e fratelli: l’intera eredità spetta al coniuge;
–in mancanza del coniuge, ma in presenza di uno o più figli: l’intera eredità spetta ai figli in parti uguali tra loro;
–in presenza del coniuge e di un figlio: l’eredità è divisa a metà tra loro;
–in presenza del coniuge e di due o più figli: un terzo dell’eredità spetta al coniuge e gli altri due terzi vanno divisi in parti eguali tra i figli;
–in presenza del coniuge e di fratelli del de cuius, ma in mancanza di discendenti e/o ascendenti: due terzi dell’eredità spettano al coniuge e il restante terzo va diviso in parti uguali tra i fratelli;
–in presenza del coniuge e genitori del defunto: due terzi dell’eredità spettano al coniuge e il restante terzo va diviso in parti uguali tra i genitori;
–in presenza di coniuge, fratelli e genitori: due terzi dell’eredità spettano al coniuge e il restante terzo va diviso in parti uguali tra genitori e fratelli, ma ai genitori spetta almeno un quarto;
–in presenza di fratelli e genitori, ma in mancanza di coniuge e/o discendenti: l’intera eredità va divisa per capi, cioè secondo il numero dei figli di ogni fratello del de cuius, ma ai genitori spetterà almeno la metà;
–in mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti: l’intera eredità spetterà ai parenti più prossimi entro il sesto grado.
Infine, ricordando che per il nostro ordinamento (art. 74 cod. civ.) la “parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite” [che è la persona da cui una famiglia discende], nell’eventualità in cui il defunto non abbia lasciato parenti entro il sesto grado, l’intera eredità è devoluta allo Stato, che non può rinunciarvi.
(cesare pizza)
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