Soci-amministratori di una snc appena costituita tra vincitori in forma associata: non avendo ancora acquistato un veicolo aziendale per contenere i costi di avvio dell’esercizio, utilizziamo i nostri veicoli personali anche per gli spostamenti strettamente necessari per l’attività della farmacia e le relative spese (anche soltanto il carburante) cominciano a farsi sentire.
Possono essere in qualche modo imputate alla farmacia e quindi essere fiscalmente dedotte dal bilancio sociale?
E’ un tema di cui ci siamo già occupati ma lo riproponiamo senz’altro, soprattutto perché qui c’è una società formata tra co-vincitori in un concorso straordinario, che in attesa di tempi migliori fanno giustamente economia su tutto e anche sull’acquisto di un veicolo aziendale, contando sulla disponibilità dei loro mezzi privati.
Senonchè in questo modo, oltre a far gravare le relative spese sulle finanze personali dei soci, si perde il bonus fiscale della deducibilità di quelle spese che a tutti gli effetti sono inerenti all’attività sociale.
Tuttavia, alle condizioni e nei limiti che subito vedremo l’amministratore che utilizza la sua vettura per utilità sociale può vedersi riconoscere un rimborso per le spese effettuate a questo specifico riguardo, che costituirà per la società che lo sostiene una spesa deducibile per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, “emergendo” quindi nel bilancio d’esercizio.
Ebbene, i rimborsi spese erogati agli amministratori per l’uso del mezzo personale per finalità aziendali non costituiscono compensi per loro imponibili a condizione che: a) siano relativi a trasferte extra-comunali; b) consistano effettivamente nel mero ristoro delle spese vive collegate all’utilizzo del mezzo stesso; e perciò in pratica c) se liquidati in misura non superiore alle indennità chilometriche stabilite annualmente per ciascun modello di veicolo dall’ACI su una percorrenza convenzionale di 15.000 Km annui (art. 51, comma 4, T.U.I.R.) applicate ai chilometri effettivamente percorsi.
Ma per la società-committente questi costi – che costituiscono pur sempre oneri, come detto, per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente – sono deducibili “limitatamente al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel” (art. 95, comma 3, T.U.I.R.).
Ma vediamo di comprendere adeguatamente il senso di queste disposizioni per regolarci al meglio possibile.
Si possono avere in definitiva tre ipotesi.
A) Il rimborso richiesto, calcolato per i chilometri effettivamente percorsi sulla base delle tariffe ACI, non supera i limiti di deducibilità da ultimo richiamati: l’importo del rimborso sarà “detassato” per il soggetto che lo richiede e sarà interamente deducibile per la società che lo eroga.
B) Il rimborso richiesto, sempre calcolato per i chilometri effettivamente percorsi sulla base delle tariffe ACI, supera i limiti di deducibilità da ultimo richiamati: la differenza sarà indeducibile per la società, ma l’intero rimborso sarà “detassato” per l’amministratore trattandosi pur sempre di rimborso spese.
C) Il rimborso richiesto è superiore a quello calcolato per i chilometri effettivamente percorsi sulla base delle tariffe ACI: la differenza con l’importo calcolabile sulla base delle stesse tariffe, dovendo considerarsi non più un rimborso ma un vero e proprio compenso, darà luogo a reddito imponibile per l’amministratore, ma l’intera somma, anche se supera i limiti appena ricordati, sarà deducibile per la società, rappresentando anch’essa – sia per la parte- rimborso che per la parte-compenso – una spesa per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; in quest’ultima ipotesi l’amministratore – anche se farmacista soggetto alla contribuzione all’Enpaf – dovrebbe peraltro corrispondere sul compenso percepito il contributo per la Gestione Separata Inps.
Ora, a ben guardare:
– tenuto conto che per le società di persone vale il principio di trasparenza ai fini dell’imposizione diretta,
– e che dunque: per l’ipotesi sub B) ciò che non deduce la società è comunque imputato ai soci come maggiore reddito di partecipazione imponibile Irpef,
– e che per l’ipotesi sub C) ciò che deduce la società è comunque imputato al socio come compenso imponibile (considerando per di più l’inconveniente dell’assoggettamento a contribuzione Inps del compenso in questione),
la modalità più conveniente, cioè quella che in definitiva “massimizza” il risparmio fiscale, resta quella sub B).
Infine, circa gli aspetti documentali è bene che la società predisponga una lettera di incarico per queste trasferte con l’espressa autorizzazione all’uso del mezzo personale, e che gli amministratori al termine di ogni trasferta presentino una nota spese con l’indicazione della destinazione, dei chilometri percorsi, della durata della trasferta e con la liquidazione del corrispondente rimborso sulla base delle richiamate tariffe chilometriche.
Per le trasferte comunali, invece, non è ammesso alcun rimborso “detassato” tranne quelli per spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore (bus, metro) e resta perciò escluso qualsiasi rimborso per l’utilizzo del mezzo privato.
(stefano civitareale)
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