[…questo sembra un autentico ripensamento della Suprema Corte]

 

Come abbiamo avuto modo di chiarire anche in alcune Sediva News, si considerano donazioni indirette tutte quelle liberalità realizzate mediante negozi giuridici diversi dalla donazione disciplinata negli artt. 769 e ss. del Codice Civile, cioè dalla donazione diretta.

Un esempio quasi “classico” di liberalità indiretta [che, tra l’altro, potrà risultare utile per comprendere al meglio il tema di queste note] è quello di un figlio che acquista un immobile con il denaro che un genitore gli ha versato sul suo c/c bancario mediante bonifico con causale “per acquisto immobile”, “senza obbligo di restituzione”, ecc., e comunque a ridosso del rogito di acquisto.

Ora, si tenga presente che la Cassazione fino a poco tempo fa aveva sostenuto l’avviso che l’oggetto della donazione – ed esattamente, in quel caso, della donazione indiretta appunto di un immobile, e non di denaro, come abbiamo illustrato nella Sediva News del 2/11/2022avrebbe potuto essere in astratto rivendicato da un legittimario del donante con l’azione di restituzione nel caso evidentemente in cui egli non avesse rinvenuto sufficiente “capienza” per soddisfare la sua quota di riserva sul patrimonio [relictum + donatum] del de cuius.

Ne deriva [ne derivava?], secondo quell’orientamento, che il donatario – per tenere al sicuro da tale pretesa creditoria l’immobile, non avrebbe potuto venderlo.

Oggi, invece, gli Ermellini – con l’ordinanza n. 35461/2022 – hanno affermato l’esatto contrario.

Richiamando cioè un loro precedente del 2010, i giudici di legittimità hanno infatti ora sostenuto che l’azione di restituzione in tale eventualità non può essere esperita proprio perché qui la donazione è indiretta, anche se da quel precedente tutte le altre decisioni successive – come quella più recente la n. 4523/2022 – la Cassazione si era finora sempre distaccata, non tenendone in realtà adeguato conto.

Giungendo dunque al nocciolo della questione, se il donatario decidesse di vendere questo immobile oggetto di donazione indiretta, dovrebbe – guardando a quest’ultima pronuncia – considerarsi al riparo anche da eventuali azioni di restituzione dei co-legittimari.

(matteo lucidi – cesare pizza)

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