[… per mancanza della forma dell’atto pubblico]

Vorrei effettuare un bonifico a uno dei miei figli di una somma di denaro consistente (circa 300.000 euro), perché ne ha necessità per effettuare lavori di ristrutturazione della sua casa.
La mia preoccupazione è che alla mia morte questo bonifico possa comportare problemi con gli altri eredi.

Il quesito riflette una prassi che [forse troppo spesso] caratterizza i rapporti familiari, per lo più quelli tra genitori e figli, ma – come vedremo subito – le Sue preoccupazioni sono tutt’altro che infondate.
A lungo si è ritenuto che il giroconto di una somma di denaro a favore di chicchessia, e dunque anche a favore di discendenti in linea retta, integrasse – laddove naturalmente la sua causale fosse espressamente quella della liberalità, oppure recasse/indicasse una specificazione del tipo “senza obbligo di restituzione”, o formule del genere – una donazione indiretta, fino a quando le SS.UU. della Cassazione, con la decisiva sentenza n. 18725 del 2017, hanno affermato e pertanto sancito che il trasferimento per spirito di liberalità dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario [realizzato a mezzo banca, quindi attraverso l’esecuzione di un ordine bancogiro impartito dal disponente] “non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica”, quella cioè delineata nel codice civile e perciò diretta, e però “a esecuzione indiretta” perché evidentemente operata con la mediazione di un terzo, in questo caso l’istituto bancario.
Ne deriva – prosegue la Corte – che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico della donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi del modico valore”.
La fattispecie decisa dalle SS.UU. riguardava un soggetto che aveva effettuato poco prima di morire un bonifico bancario di 240.000 euro a favore di una donna con cui intercorreva un rapporto sentimentale.
La figlia, alla morte del padre, chiese la restituzione di quanto ricevuto dalla signora eccependo proprio la nullità della donazione per difetto di forma, rimarcando appunto che la donazione – ai sensi dell’art. 782 cod. civ. – deve rivestire a pena di nullità la forma dell’atto pubblico: come si è visto, la Cassazione ha accolto la censura inquadrando la vicenda nei termini sopra riportati, cosicché l’intera somma percepita dall’(apparente) donataria è dovuta fatalmente rientrare anch’essa nell’asse ereditario.
Naturalmente questo orientamento giurisprudenziale è stato a più riprese poi ribadito, diventando ormai l’unico indirizzo oggi percorribile [v. Cass. n. 23127/2021 e, addirittura in questi giorni, Cass. 24.10.2022 n. 31272].
Venendo allora al quesito, ove Lei procedesse all’operazione nei termini che ha progettato, quindi senza ricorrere all’atto pubblico ma a un giroconto bancario a favore di uno dei Suoi figli, la dazione della somma sarebbe seriamente esposta ai rischi cui si è accennato, e cioè nullità della donazione [perciò dell’intera operazione] e riassorbimento integrale della somma nell’asse.
D’altronde, l’ostacolo della nullità di una donazione effettuata senza ricorrere al rogito notarile, ma come qui a un banalissimo bonifico bancario, non può essere superato neppure con l’aiuto di causali ad hoc.
Quando infatti la causale – che in un bonifico non può mancare –evidenzia che si tratta di una liberalità o semplicemente esclude in termini non equivoci l’obbligo di restituzione, non sembrano realisticamente utilizzabili, nonostante gli eventuali sforzi di banche e/o consulenti, causali che – da sole e/o in quanto tali – possano consentire al disponente e al beneficiario di raggiungere l’obiettivo di una “stabilità dell’attribuzione patrimoniale” e che pertanto sottraggano il beneficiario all’obbligo di restituire agli eredi del beneficiante l’intera somma bonificatagli.
Diverso sarebbe, almeno ci pare, se Lei operasse una donazione diretta della somma mediante un atto pubblico, ma dichiarandovi espressamente – dopo averne tuttavia valutato con attenzione le conseguenze sotto i vari profili, specie quello, che è il più delicato, della verosimile alterazione della par condicio tra coeredi dello stesso “grado” – che tale liberalità non è soggetta a collazione e/o viene effettuata in conto della Sua disponibile, tenendo però sempre ben presente che anche in questi casi la donazione è riducibile quando ne derivi [come potrebbe accadere in questa evenienza] la lesione della legittima di altri Suoi aventi causa.
Le cose, attenzione, non andrebbero però meglio per il beneficiario [anzi…] se invece – dopo aver bonificato la somma con una causale come “prestito oneroso”, “finanziamento gratuito” o simile – Lei gli rimettesse il debito.
La remissione [per la quale non è scontato sia necessaria la forma dell’atto pubblico pur avendo per oggetto un credito pecuniario, e potendo forse essere valida perfino se effettuata verbalmente …] configura infatti una donazione indiretta, che, proprio perché tale, non può tuttavia godere della protezione per il donatario delineata poco fa per la donazione diretta, in particolare quella della dispensa da collazione: a differenza cioè di quella diretta, la donazione indiretta, se ovviamente effettuata a favore di un legittimario, comporta l’imputazione della somma interamente alla di lui legittima e solo per l’eventuale eccedenza alla disponibile del donante.
È comunque un tema, come vedete, molto delicato e quindi per il momento queste sintetiche notazioni possono bastare.

(gustavo bacigalupo – aldo montini)

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