Sappiamo anche noi che c’è una proroga per chi non ha ancora il registratore telematico: mi confermate però che posso aspettare la fine dell’anno senza incorrere in sanzioni?

Come vedremo subito, la risposta non può essere affermativa perché la “moratoria” non arriva fino al giorno di… San Silvestro.

Il Decreto Crescita ha infatti creato due scenari, dalle dimensioni ben definite e circoscritte, di “non sanzionabilità”, ed esattamente:

  • il primo riguarda il semestre 1° luglio-31 dicembre 2019 ed evidentemente soltanto i soggetti per i quali l’obbligo di certificazione dei corrispettivi in modalità telematica è scattato dal 1° luglio 2019;
  • il secondo riguarda invece il primo semestre 2020 e perciò i soggetti per i quali l’obbligo scatterà soltanto dal 1° gennaio 2020.

Questa “non sanzionabilità” è tuttavia, come accennato, ben definita e circoscritta perché è legata inscindibilmente alla condizione che la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri venga effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, come indicato nella circolare 15/E/2019 [che ha peraltro anticipato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 236086/2019 del 4 luglio scorso con cui sono state definite appunto le modalità tecniche di trasmissione dei corrispettivi in questo “doppio” periodo transitorio].

In realtà, quindi, non è vero – come purtroppo credono molti di voi – che il secondo semestre di quest’anno e il primo del prossimo anno siano interamente “desanzionati”, perché le sanzioni non si applicano soltanto in caso di memorizzazione/trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri effettuate entro il mese successivo a quello dell’operazione.

Perciò, ad esempio, restando ovviamente ben fermi tutti i termini di liquidazione dell’iva, i corrispettivi del 1° luglio come quelli del 15 o 20 o 31 luglio c.a. vanno trasmessi tutti non oltre il 2 settembre p.v., dato che il 31 agosto cade di sabato, come gli incassi realizzati nel mese di agosto vanno trasmessi tutti entro il 30 settembre, e così via fino al 31 dicembre.

Naturalmente, non possedendo – data l’ipotesi che stiamo esaminando – un RT  c.d. nativo, ovvero un MF adattato a RT, la trasmissione dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo dovrà necessariamente avvenire dalle farmacie che versano in questa condizione con una delle procedure alternative messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate proprio con il citato provvedimento del 4 luglio, ma, come diremo meglio tra qualche giorno, la procedura alternativa sarà per voi, ancora una volta, quella indicata da Skynet…

(Sediva – Studio Bacigalupo-Lucidi)

 

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