I miei tre collaboratori farmacisti utilizzano quotidianamente il cartellino c.d. badge per attestare l’inizio e la fine del loro orario di lavoro; uno di loro mi ha richiesto copia del suo “cartellino presenza”.
Sono obbligato a fornirglielo?
Le rilevazioni delle presenze mediante l’utilizzo del badge – di cui ribadiamo l’utilità [anche] ai fini di una migliore e corretta elaborazione delle paghe mensili – è ormai di utilizzo comune in parecchie farmacie e però non sussiste in realtà nessun obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore, farmacista o magazziniere che sia, il cartellino presenze [cioè le timbrature giornaliere del badge collegato].
È sufficiente infatti rimettergli copia vidimata del LUL (Libro Unico del Lavoro), che è in sostanza la busta paga completa di presenze giornaliere.
Ma, ripetiamo, la farmacia non è tenuta – se non nel quadro di una comprensibile tendenza a ottimizzare i rapporti personali con i propri collaboratori – a consegnare al singolo lavoratore la registrazione delle sue presenze.
(giorgio bacigalupo)
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