Una nostra collaboratrice, in un momento di particolare affollamento della farmacia perché era ancora un giorno della fase 1 in cui era molto sentita l’emergenza Coronavirus, ha consegnato a un cliente privo della ricetta due confezioni di un medicinale soggetto a prescrizione medica.
Si trattava di un farmaco da assumere per singole capsule come previsto nel bugiardino e invece sembra che il cliente ne abbia ingerite quattro insieme o forse in tempi molto ravvicinati, ma non dovrebbe aver subito danni anche se abbiamo saputo di un intervento del pronto soccorso dell’ospedale.
Quali conseguenze possono comunque derivare da questo fatto? Di tipo anche penale? E per la collaboratrice o anche per la farmacia? E poi non sono troppi e soprattutto vecchi tutti paletti che ingabbiano sempre più la nostra vita professionale al banco?

Dando evidentemente per scontato che non ricorresse in questo caso nessuna delle condizioni previste nel Dm. del 31/3/2008 per una dispensazione d’urgenza [patologia cronica, ciclo terapeutico in corso, prosecuzione della terapia dopo la dismissione ospedaliera, ecc.], non siamo certo in presenza di una vicenda infrequente: i perché  sono i più vari e comunque è una questione che abbiamo trattato altre volte.

Intanto, affrontiamola sul terreno delle preoccupazioni di ordine penale, che però sarebbero pienamente giustificate [restando in questa particolare fattispecie] soprattutto nel caso – più che altro teorico – in cui la somministrazione del farmaco “etico” fosse avvenuta non solo in assenza della prescrizione ma per mera ed esclusiva indicazione del farmacista, così che quest’ultimo si sia in pratica sostituito al medico.

Al di fuori di questa pura ipotesi, si potrebbe almeno in astratto configurare – ma evidentemente soltanto a carico della collaboratrice [a meno che alla dispensazione del farmaco abbia partecipato anche, ad esempio, il titolare o il direttore responsabile della farmacia] – una responsabilità penale laddove dall’ingestione di un numero eccessivo di capsule di quel farmaco [quattro invece che di una soltanto] fossero derivate conseguenze gravi alla persona del paziente, tanto da integrare il reato di lesioni personali, anche se nella sua figura colposa.

Dobbiamo allora una volta di più richiamare un principio [sostanzialmente recepito anche dal nostro codice penale] che molti di voi forse ricorderanno: se cioè la mia condotta è stata causa di un evento A che a sua volta è stata causa di un evento B, la mia condotta si rivela (anch’essa) causa dell’evento B, salvo che tra A e B non si sia interposto un fatto – un comportamento della stessa “persona offesa” o di altri, un avvenimento qualunque, ecc. – anormale, o anche soltanto  eccezionale, che di per sé abbia imprevedibilmente assunto un ruolo decisivo nella produzione dell’evento B, presentandosi così, più che come “concausa” [che peraltro in quanto tale non scriminerebbe la mia condotta], come vera e unica causa e quindi direttamente determinante dell’evento B.

Trasferendoci sulla vicenda da Lei descritta, l’evento A è ovviamente la dispensazione del farmaco “etico” senza ricetta, e l’evento B le lesioni personali del paziente/cliente.

Ora, tenendo però ben presente che la mediazione del medico è richiesta – quando è richiesta, come nella specie – proprio perché le sue indicazioni e/o raccomandazioni al paziente nel prescrivergli un farmaco “etico” [espresse nella ricetta e/o semplicemente verbali] possono/devono riguardare anche le modalità della sua assunzione, bisognerebbe verificare se qui sia stato proprio il successivo accadimento, cioè l’assunzione del farmaco da parte del cliente in un numero di compresse ben superiore a quello indicato nel “bugiardino”, a cagionare direttamente, appunto per la sua anormalità o eccezionalità, l’evento lesivo.

Ma francamente non è facile dire sulla carta [stando sempre sul versante penale] se e quanto sia anormale, irragionevole, imprevedibile, ecc., assumere quattro compresse di un medicinale, anzi di quel medicinale, invece che l’unica “consigliata” dal “bugiardino”, e però – attenzione – alle indicazioni contenute nel “bugiardino” potrebbe forse riconoscersi un ruolo addirittura decisivo cosicché nel nostro caso il comportamento del cliente, che non sembra essersi dato cura di consultarle, potrebbe scriminare la condotta della vs. collaboratrice.

Quanto agli altri piani di responsabilità, non c’è dubbio che la condotta di quest’ultima – sol per aver dispensato senza ricetta un farmaco soggetto a prescrizione – sia passibile di essere perseguita deontologicamente per infrazione agli artt. 24 c. 2, 26 c.1 e 40 c. 4 del vs. Codice [e allora, specie in caso di “clamori”, l’Ordine potrebbe anche avviare un procedimento disciplinare a suo carico].

Inoltre, l’indiscutibile illiceità del fatto [per la violazione degli artt. 88 e segg. del DLgs 219/2006] potrebbe comportare – con il concorso degli ulteriori presupposti normativi – la responsabilità della farmacia come impresa [a sua volta legittimata a rivalersi sulla collaboratrice] dal punto di vista civilistico,  che non postula necessariamente quella penale, anche se naturalmente è imprescindibile che un danno risarcibile vi sia stato [e che magari non operi la polizza stipulata per la RC professionale].

La farmacia potrebbe infine incappare – tanto per completare il quadro sintetico di quel che potrebbe virtualmente accadere – nelle sanzioni amministrative previste nell’art. 148 del citato DLgs 219/2006 [da 300 a 1.800 euro ovvero, in caso di ricetta non ripetibile, da 500 a 3.000] ma con l’ulteriore eventualità, anche se molto remota, di un provvedimento di chiusura dell’esercizio da 15 a 30 giorni [per i farmaci veterinari e per gli stupefacenti le sanzioni sono diverse].

L’ultimo Suo interrogativo, infine, è certamente condivisibile per molte e variegate  considerazioni su cui però ci porterebbe troppo lontano soffermarsi, tanto più che anche l’ultimo provvedimento legislativo – la l. Lorenzin – si è preoccupato di inasprire certe sanzioni, introdurre nuove figure di reato, ampliare di fatto l’area di operatività di alcune di quelle previgenti, ma guardandosi bene dal prevedere forme di alleggerimento/snellimento della gestione della farmacia, rinunciando in extremis perfino a modificare nel modo che sappiamo l’art. 102 del T.U. San.

Per la verità, è proprio il T.U. nel suo testo ormai antico che – come le rappresentanze nazionali dei farmacisti hanno di recente invocato con fermezza nelle sedi ufficiali – meriterebbe di essere quasi interamente ripensato e riscritto; ma non crediamo possa esservi spazio per una revisione, ad esempio, dei princìpi trasgrediti dalla condotta della vostra collaboratrice, che sembra anzi necessario permangano addirittura nella loro odierna graniticità [anche tenendo conto del fin troppo elevato numero di SOP a scapito degli “etici”…].

Non c’è comunque alcun bisogno che qui ne illustriamo le ragioni che d’altronde riteniamo condivise da tutti i farmacisti con un minimo di buona volontà.

(gustavo bacigalupo)

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