Come ogni anno, il prossimo 31 gennaio scade il termine per il versamento della tassa ricordata nel titolo, escluse naturalmente le Regioni in cui essa non è dovuta.

Dato inoltre che le singole Regioni hanno facoltà di disporre aumenti dei relativi importi – anche per singole voci di tariffa – è opportuno, prima di procedere al pagamento, verificare [sul sito web ufficiale della Regione ] le misure vigenti in quella di appartenenza, che potrebbero differire da quella originaria fissata dal provvedimento istitutivo [per le Regioni a statuto ordinario] del tributo [D.lgs. 230/1991].

La tassa – sia di rilascio [c.d. una tantum] che di rinnovo annuale – non è dovuta dalle farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza.

Anche per le Regioni a statuto speciale, infine, e ancor più tenendo conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, l’applicabilità e la misura della tassa andrà verificata nei singoli ambiti territoriali.

Rammentiamo infine, se necessario, che la tassa annuale di concessione regionale rappresenta un costo deducibile nel bilancio della farmacia, e che rientra ‑ per chi ama questi temi – nella categoria “oneri diversi di gestione”.

Le farmacie assistite sono pertanto invitate a trasmettere al Reparto contabile della Sediva la ricevuta di avvenuto pagamento, non trattandosi evidentemente di una fattura elettronica.

 (Studio Bacigalupo-Lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!