Chiedo cortesemente chiarimenti su QR code dell’etichetta adesiva (dimensioni: mm35 x mm70) da attaccare al registratore di cassa telematico RT in modo visibile al pubblico. Chi deve procedere e come? Quali sanzioni sono previste in mancanza? Quale è la funzione di questa etichetta?
Stando al quesito, sembrerebbe che Lei abbia già effettuato l’attivazione dei RT, che si è conclusa con la produzione di un QRCODE messo a disposizione dell’esercente – cioè della farmacia – attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che, come del resto già anticipato nella Sediva News del 05 giugno 2019, le farmacie assistite possono sempre usufruire del Portale Skynet, perché nella sezione registratori telematici possono stampare e affiggere i QRCODE dei loro RT, come i QRCODE delle bilance pesa persone e delle vending machine (distributori automatici).
Sarà sufficiente cliccare sull’icona a “forma” di qrcode per poter scaricare quest’ultimo sul proprio computer e inviarlo in stampa.
Il QRCODE va apposto in apposito alloggiamento del RT [formato 7 cm x 3,5 cm] in luogo visibile ai clienti e contiene l’indirizzamento ad una pagina web del sito dell’Agenzia delle entrate sulla quale è possibile verificare:
– i dati identificativi del RT: il marchio del fabbricante, depositato presso l’Agenzia delle Entrate all’atto della presentazione della domanda di approvazione del modello; la denominazione commerciale del modello; il numero di matricola;
– gli estremi del provvedimento di approvazione;
– i dati relativi alla verificazione periodica;
– i dati identificativi dell’esercente;
– lo stato del dispositivo, visualizzando l’informazione: “trasmette i dati all’agenzia”, “non trasmette i dati all’agenzia” o “dispositivo non utilizzabile” [in base naturalmente allo stato in cui si trova].
Tutti questi dati, ai quali rinvia il QRCODE, sono “dinamici” perché si aggiornano in tempo reale in base alle informazioni presenti nel sistema AE relative alla matricola dei RT [ad es.: attivazione, cambi di stato, ecc.].
Nel caso di mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi – come pure quando questi ultimi vengano memorizzati e/o trasmessi con dati incompleti o non veritieri – scattano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997 [art. 6, comma 3, e art. 12, comma 2], e in particolare una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero semplicemente del suo esercizio, nei casi più gravi di recidiva [quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi].
Per chi non è riuscito a dotarsi tempestivamente di un RT, la legge ha previsto [come forse ricorderete] una moratoria delle sanzioni che durerà tuttavia per non oltre sei mesi: pertanto, i titolari di farmacia con volume d’affari superiore a 400.000 euro – per i quali l’obbligo di dotarsi del RT è scattato il 1° luglio 2019 – dovranno necessariamente, nel caso in cui non vi abbiano provveduto, dotarsi di RT entro il 1° gennaio 2020; per tutti gli altri, invece, fermo l’obbligo da parte loro di dotarsene a decorrere sempre dal 1° gennaio, opererà una moratoria di sei mesi e quindi in pratica dovranno mettersi a posto, per non incorrere in sanzioni, non oltre il 1° luglio 2020.
(mauro giovannini)
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