Come ripetiamo ogni mese di dicembre, secondo la regola generale, nel corso dell’anno l’iva sugli acquisti può essere detratta nel mese o nel trimestre al cui interno ricade in pratica la data [che, tecnicamente, segna anche l’esigibilità dell’imposta] della fattura, sempreché però la fattura sia ricevuta – elettronicamente, quindi fa fede la data attribuita dallo SdI – entro il 15 del mese successivo.
Quindi, ad esempio, una fattura datata ottobre, ove pervenga entro il 15 novembre, può essere legittimamente contabilizzata [con la conseguente detrazione dell’iva] nel mese di ottobre.
Ma le cose anche quest’anno cambiano – in termini molto molto incisivi, come vedremo – per le fatture “a cavallo” 2022-2023, cioè per quelle datate 2022 che siano consegnate allo SdI, e dunque “pervengano” per ciò stesso alla farmacia, dal 1° gennaio 2023 in poi.
Infatti, il combinato disposto degli artt. 25 del D.P.R. 633/1972 e 1 del D.P.R. 100/1998 determina – per tali fatture – un trattamento diverso rispetto alla regola generale ricordata all’inizio.
Scendendo nel dettaglio, ma tentando di semplificare quanto più possibile l’argomento, anche al termine di quest’anno potremmo pertanto avere [e, anzi, avremo certamente] le seguenti situazioni:
- fatture datate dicembre 2022, ricevute e registrate nello stesso mese di dicembre: la detrazione potrà essere operata nella liquidazione IVA di dicembre o del IV trimestre 2022, ed è il caso della fattura datata 30 dicembre 2022, ricevuta da parte dello SdI il 31 dicembre 2022 e annotata nel registro IVA acquisti lo stesso giorno;
- fatture datate dicembre 2022 ma ricevute a gennaio 2023: devono essere registrate nel mese di gennaio 2023 o nel I trimestre 2023, per confluire quindi nella liquidazione IVA relativa al detto mese o al detto trimestre [e pertanto non in quella relativa al mese di dicembre o al IV trimestre 2022], ed è il caso della fattura datata 30 dicembre 2022, ricevuta dallo SdI il 3 gennaio 2023 e annotata nel registro IVA lo stesso giorno;
- fatture datate dicembre 2022, ricevute a dicembre 2022 ma registrate a gennaio 2023 [o anche successivamente ma non oltre il 30 aprile 2023]: per queste, esclusa [proprio perché registrate dopo il 31 dicembre] la detraibilità dell’iva nel dicembre o nel IV trimestre, sarà possibile detrarre l’imposta nella dichiarazione annuale IVA 2023 [relativa al periodo d’imposta 2022], da presentare entro il 30 aprile 2023, ed è il caso delle fatture datate 30 dicembre 2022 e ricevute dallo SdI lo stesso giorno, ma annotate nel registro IVA acquisti il 5 gennaio 2023;
- fatture datate dicembre 2022, ricevute a dicembre 2022 ma registrate dopo il 30 aprile 2023: per tali fatture, per poter beneficiare della detrazione dell’IVA ivi contenuta, sarà indispensabile presentare la dichiarazione annuale IVA integrativa, ed è il caso delle fatture datate 30 dicembre 2022 e ricevute dallo SdI lo stesso giorno, ma annotate nel registro IVA acquisti [ad esempio] il 3 maggio 2023.
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Il quadro sembra abbastanza chiaro e dunque [lo avrete forse rilevato] vi suggerisce – quel che del resto potrebbe esservi stato già richiesto da qualche vs. fornitore particolarmente “sensibile” a tali tematiche – di esprimere immediatamente al fornitore stesso il consenso ad anticipare la fatturazione di dicembre in modo che vi pervenga entro il 31 di questo stesso mese e possa così partecipare [essendo evidentemente annotata nel mese di dicembre] alla liquidazione IVA di dicembre 2022.
Anzi, senza necessariamente dover attendere l’invito dei vs. fornitori, sarebbe forse opportuno prendere rapidamente contatto con loro proprio ai detti fini, a meno che – è chiaro – non ostino particolari situazioni contabili e/o finanziarie della farmacia.
Per qualsiasi dubbio o perplessità, comunque potete naturalmente contattare lo Studio.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
I migliori auguri di buon Natale a tutti…
…ma il saluto fortemente più affettuoso è riservato di diritto al grandissimo e caro TULLIO, ovunque Egli sia.
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