Sto rinnovando in pratica tutta la farmacia e oltre al robot acquisterò sicuramente due o tre casse automatiche, almeno un frigorifero medicale e un distributore automatico esterno.
Vorrei sapere se anche questi beni possono beneficiare dell’iper ammortamento.
L’iper ammortamento al 250%, diventato il 270% con la Legge di Bilancio 2019 [l. 145/2018], è un tema che abbiamo già affrontato e da ultimo nella Sediva News del 05.04.2019 [“Aumenta il guadagno se investo nel robot”].
I vantaggi fiscali sono comunque innegabili, come è vero che il risparmio di imposte supera addirittura il costo di acquisto del bene.
È necessario tuttavia ben presente che l’agevolazione si applica agli investimenti in beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, purché però entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato operato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del complessivo costo di acquisizione.
In questi giorni, come sapete, è in corso di approvazione la proroga dell’agevolazione al 2020 ma, per avere certezze, dobbiamo evidentemente attendere la versione definitiva della Legge di Bilancio 2020.
Ora, per quel che riguarda i beni strumentali specifici che Lei sottopone alla nostra attenzione (le casse automatiche, i distributori automatici e i frigoriferi medicali), essi – per poter beneficiare dell’iper ammortamento – devono ineludibilmente possedere [come stabilito dalla Circolare ministeriale n. 4/E/2017] tutte e 5 le caratteristiche qui di seguito indicate:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfacce semplici e intuitive tra uomo e macchina;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre, i detti beni – sempre per fruire dell’iper ammortamento – devono anche essere dotati di almeno due di queste ulteriori caratteristiche, ovvero:
- possedere sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- assicurare il monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- possedere caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
A questo punto, per rispondere puntualmente al quesito, è comunque doveroso ricordare che la lista dei beni che possono beneficiare dell’iper ammortamento – di cui all’elenco allegato sub A della l. 232/2006 – comprende:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».
Ora, nella macro-classe di cui sub i. dovrebbero senz’altro rientrare – come “sottoclasse” – anche i “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”, tra i quali è ragionevole includere anche i distributori esterni [vending machine] e i frigoriferi medicali, cioè due delle tre categorie di beni di cui stiamo parlando.
Del resto, proprio in relazione, ad esempio, ai distributori automatici, la circ. 23 maggio 2018, n. 177355 del MISE ha avuto occasione di chiarire che si tratta in realtà di “negozi automatici, essendo in grado di prestare autonomamente (e automaticamente) il servizio e cioè la vendita di prodotti finiti in esse (fisicamente) contenuti” e dunque sono assimilabili appunto – quanto agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento – ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”.
Quanto alla terza categoria di beni indicata nel quesito, quella cioè delle c.d. casse automatiche, queste rientrano nella macro-classe sub ii., ed esattamente nella “sottoclasse” “altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”: senonché, attenzione, le casse automatiche devono ineludibilmente essere interconnesse [sempre ai fini dell’iper ammortamento]al sistema informatico dell’impresa con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.
Va inoltre comunque sottolineato che, sempre per poter fruire dell’iper ammortamento, la farmacia è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per il caso (in realtà raro) di beni aventi il costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale (iscritti nei rispettivi albi professionali) oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A sopra citato, rispettando così i requisiti sopra descritti.
Beninteso, questi documenti devono essere acquisiti entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione o, se successivo, entro quello in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Da ultimo precisiamo che – qualora i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso durante il periodo di fruizione dell’iper ammortamento – si perderà tutto il beneficio fino a quel momento goduto “restituendo” in pratica la maggiorazione fruita.
(roberto santori – marco righini)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!