Questo il chiarimento reso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28740 del 4/10/2022.
A differenza, infatti, degli interessi passivi [quelli, ad esempio, derivanti da un contratto di mutuo/finanziamento/leasing intercorso tra la farmacia e l’istituto finanziario] che risultano sempre deducibili nella determinazione del reddito d’impresa sia pure nei limiti dell’art.96 del Tuir, gli interessi di mora – quelli cioè dovuti per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni aziendali, siano esse relative ai rapporti con l’Erario come nei confronti dei fornitori – sono sempre indeducibili.
Infatti, questi ultimi rivestono una funzione meramente risarcitoria, come d’altra parte – sia pure per altro verso, cioè per la loro natura meramente afflittiva – sono indeducibili, poniamo, anche gli importi delle eventuali contravvenzioni stradali che possono colpire le vetture aziendali.
I passaggi della Cassazione, come si colgono dalla citata recentissima sua ordinanza, muovono dalla norma generale di cui all’art. 109 del Tuir, secondo il quale “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Quindi, possiamo/dobbiamo distinguere tra:
- gli interessi passivi, che sono oneri di esercizio generati da un’esigenza finanziaria e pertanto afferiscono all’impresa come tale non potendo di conseguenza essere ritenuti accessori a una particolare voce di costo ma autentici oneri propri dell’attività dell’impresa in senso stretto;
- e gli interessi di mora, che scaturiscono dal mancato pagamento nei termini delle imposte o di un qualunque debito aziendale, avendo pertanto una finalità accessoria [risarcitoria o afflittiva nei due casi esemplificati poco fa] rispetto all’obbligazione principale che ovviamente è quella di pagare nei termini il tributo o le fatture dei fornitori.
In soldoni, il principio da seguire è quello per il quale gli interessi passivi sono deducibili [soltanto] nel caso in cui l’operazione a cui sottendono è relativa ai ricavi prodotti dall’impresa, cosicché – quando l’operazione non sia idonea di per sé a produrre utili, come nel caso degli interessi moratori di cui si è detto – la deducibilità deve essere esclusa.
(marco righini – stefano lucidi)
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