[…per i soli soggetti in difficoltà economica e con un ISEE non elevato]
La Legge di Bilancio 2019 prevede per le sole persone fisiche il c.d. “saldo e stralcio” di (parte) dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e che derivino dagli omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e/o dalle attività di liquidazione dei modelli dichiarativi di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e all’art. 54-bis del D.P.R. 633/72 [i c.d. “avvisi bonari”].
La misura riguarda dunque soltanto i tributi e contributi previdenziali dichiarati e non versati, con esclusione perciò di qualsiasi forma di sanatoria per i casi di vera e propria evasione fiscale e/o contributiva.
Sono però ammessi all’agevolazione, si badi bene, i soli contribuenti che versano in condizioni di “grave e comprovata difficoltà economica” attestata dall’ISEE.
Chi sarà riconosciuto in possesso dei necessari requisiti, oltre a beneficiare dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora, sarà anche chiamato a versare le somme a titolo di capitale e interessi (affidate all’Agente della Riscossione) in misura ridotta, e precisamente pari:
- al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
- al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
- al 35%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e non superiore a euro 20.000.
Quindi, come è facile rilevare, sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione i soggetti per il cui nucleo familiare l’ISEE risulti di importo superiore a euro 20.000.
Restano però comunque dovute le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio sugli importi ad esso affidati e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
I soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione all’istituto in questione, la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 27 gennaio 2012, n. 38 (c.d. “crisi da sovraindebitamento”) possono estinguere i debiti definibili versando le somme previste in misura pari al 10% [oltre allo sconto di sanzioni ed interessi], ferma la debenza delle somme da corrispondere a titolo di aggio da riscossione e di rimborso delle spese come appena ricordato.
La domanda va presentata entro il 30 aprile 2019 con l’indicazione dei debiti che si intende definire e il numero di rate con cui effettuare il pagamento, attestando naturalmente la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura.
Entro il 31 ottobre 2019 l’Agente della riscossione comunica l’ammontare complessivamente dovuto nonché l’importo e la scadenza delle singole rate.
Il soggetto può pagare l’intera somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero aderire al piano di rateazione che sarà così articolato:
- il 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- il 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- il 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- il 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Inoltre, i pagamenti – in unica soluzione o a rate – possono essere effettuati:
- Mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- Mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione.
- Presso gli sportelli dell’Agente della riscossione [prediligendo quest’ultima modalità, tuttavia, le somme da pagare possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione].
In caso di mancato, intempestivo, insufficiente pagamento (anche solo di una delle rate) la definizione non si perfeziona e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi iscritti a ruolo, anche se, quando il ritardo non sia superiore a 5 giorni, il mancato pagamento non provoca l’inefficacia della definizione e non implica il versamento di ulteriori interessi [è il c.d. “lieve inadempimento”].
(valerio pulieri)
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