Da un recente controllo della posizione della Farmacia presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione risultano due cartelle esattoriali che non mi sono mai state notificate. Posso impugnare le cartelle? Ho dei dubbi perché il nostro notaio ha espresso parere negativo.
Il Suo notaio ha ragione, come tenteremo ora di illustrare.
Intanto, ricordiamo che l’estratto di ruolo è il documento informatico – che può essere richiesto attraverso i servizi online dell’Agenzia Entrate Riscossione, accedendo tramite SPID o CIE – contenente il dettaglio delle cartelle esattoriali emesse e notificate al contribuente.
Può talora capitare [e crediamo che questo sia anche il Suo caso] che tramite l’estratto di ruolo si venga a conoscenza per la prima volta di pendenze con il Fisco, proprio quello che ha generato la vicenda decisa dalla Cassazione, riassunta nel dilemma: è impugnabile l’estratto di ruolo unitamente alla cartella di pagamento mai notificata, oppure il contribuente deve impugnare solo quest’ultima?
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, si è pronunciata sulla persistente ammissibilità – dopo l’aggiunta del comma 4 bis all’art. 12 del DPR n. 602 del 1973 [ per effetto dell’art. 3 bis del dlgs 146/2021, sul quale per un primo commento rinviamo alla Sediva News del 18 gennaio 2022] – dei ricorsi presentati contro gli estratti di ruolo.
Il comma 4 bis dell’art. 12 del citato DPR 602 de 1973, lo ricordiamo, prevede che:
“L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio
A) per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,oppure
B) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le SSUU affermano che nei casi in cui si contesti il ruolo unitamente alla cartella non notificata o invalidamente notificata, e conosciuta sol perché risultante dall’estratto di ruolo, l’esercizio della pretesa tributaria “non emerge da alcun atto giuridicamente efficace” [l’estratto di ruolo, infatti, non lo è…]; pertanto, in tale evenienza, la pretesa del contribuente è rivolta a un accertamento negativo e, in quanto tale, improponibile in considerazione della natura/struttura impugnatoria del giudizio tributario (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09).
Infatti, prosegue la Cassazione, l’estratto di ruolo è un “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna”, e quindi non è autonomamente impugnabile.
La cartella esattoriale e il ruolo, se invalidamente notificati, possono invece essere impugnabili ma solo nei casi previsti dal citato comma 4 bis dell’art. 12 del DPR 602/1973, disciplina questa ritenuta non irragionevole né arbitraria*
*In quanto, precisa la Suprema Corte, “Essa asseconda non soltanto l’esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall’emissione delle cartelle, e al cospetto dell’inattività dell’agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso”.
Allo stesso tempo, d’altronde, la norma – precisano ancora le SSUU – assicura la tutela del contribuente, anche nei giudizi pendenti, qualora tuttavia [in presenza, attenzione, di atti invalidamente notificati o non notificati], ricorra uno dei due casi di pregiudizio sopraindicati sub A e sub B, che infatti sono tassativi e non esemplificativi, per cui l’interprete non può crearne altri.
Rispondendo allora al quesito, dovrebbe forse a questo punto essere chiaro che – non ricorrendo nel Suo caso né l’ipotesi sub A né quella sub B – non può esserLe consentito impugnare le cartelle non notificate, anche se queste conclusioni della SSUU non sembrano per la verità del tutto condivisibili.
Quanto meno, però, dovrebbe essere stata detta – piaccia o non piaccia -la parola “fine” alle interpretazioni, soprattutto estensive, della dottrina e di alcuni giudici di merito in ordine alle cartelle esattoriali e ruoli non validamente notificati, che dunque – per concludere – non sono impugnabili se non nei due casi tassativi indicati sub A e sub B e previsti dal citato comma 4 bis dell’art. 12 del DPR 602 del 1973.
Ci rendiamo ben conto che quelle che precedono non siano note di facile lettura, ma abbiamo voluto nondimeno – cogliendo l’occasione offerta dal quesito – affrontare questo tema ma semplificandolo quanto più possibile, soprattutto però nella consapevolezza, come ci insegna l’esperienza, che spesso [troppo spesso, per la verità…] la Farmacia si avvede della presenza di cartelle esattoriali non notificate “fuori tempo massimo”, cioè solo prendendo visione dell’estratto di ruolo, nella convinzione che ciò nonostante le sia possibile impugnare le cartelle con tranquillità davanti all’autorità giudiziaria competente [giudice di pace, commissione tributaria, tribunale].
Ben diversamente, come si è visto, i rimedi giurisdizionali – in questa specifica vicenda di cartelle non notificate e conosciute solo con l’estratto conto – sono esperibili, è il caso di ribadirlo ancora, soltanto ove ricorra almeno uno dei due requisiti indicati sub A e sub B, pur dovendo ribadire le nostre perplessità circa il fondamento di questa posizione assunta dalla Suprema Corte.
(aldo montini – stefano lucidi)
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