[…stipulata con una compagnia con sede legale all’estero]

Ho sia la farmacia che la residenza in Italia ma per le polizze assicurative mi rivolgo da tanti anni a una fondazione con sede all’estero, con cui ho stipulato anche una polizza rischio morte: è possibile detrarre il premio pagato?

La risposta, in presenza di determinate condizioni, è affermativa.
In primo luogo, è opportuno precisare che – ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis) del TUIR – spetta la detrazione IRPEF del 19% dell’importo pagato a titolo di:

  • premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
  • premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
  • premi per assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi.

Dall’1/1/2020, però, la l. 160/2019 ha stabilito che la detrazione IRPEF del 19% spetta solo nel caso in cui la spesa sia stata pagata mediante bonifico bancario o postale, o altri sistemi di pagamento, diversi dal contante, previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/97 (es. carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La detrazione del premio cui si riferisce il quesito spetta nel limite di 530 Euro e a condizione che la compagnia non abbia facoltà di recedere dal contratto.
Ne deriva quindi che, come chiarito dalla Circolare n. 137/E del 15 maggio 1997, in presenza delle dette condizioni gli importi corrisposti possono essere portati in detrazione anche se versati all’estero o a compagnie estere.

(gianmarco ungari)

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