Nel 2022 abbiamo effettuato l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per un importo pari a 24.000 euro. Per il pagamento del corrispettivo abbiamo optato per un finanziamento rateale di 24 mesi. In tal caso, è possibile comunque fruire del bonus mobili? Se sì, quale è la documentazione da conservare per eventuali controlli futuri da parte dell’Amministrazione Finanziaria?
Come noto, le modalità di pagamento della spesa sostenuta, ai fini della detrazione, devono avvenire necessariamente con bonifico bancario o con carta di credito o di debito.
Non sono ammessi, invece, assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Ma, per venire al punto, la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è riconosciuta anche nell’ipotesi in cui i beni siano acquistati con un finanziamento rateale.
Come chiarì a suo tempo l’Agenzia delle Entrate [circ. 11/E del 21/05/2014], tuttavia, nel caso del finanziamento rateale della spesa per mobili, è necessario che:
- il soggetto [istituto bancario o finanziario] che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo dell’operazione al fornitore dei mobili con le modalità “ufficiali” già ricordate, quindi con bonifico o carta di credito o debito;
- il contribuente acquisisca dal fornitore prova dell’avvenuto pagamento nell’anno per cui è fatta valere la detrazione.
In altri termini, il c.d. principio di cassa – per cui, appunto, il bonus è riconosciuto nell’anno di sostenimento della spesa – viene rigorosamente applicato anche nel caso di un finanziamento, pur se in tal caso il “principio” viene sostanzialmente traslato al rapporto fornitore-finanziatore.
Cogliamo comunque l’occasione per ricordare che i contribuenti, che nel 2022 hanno acquistato/acquistano mobili e grandi elettrodomestici nuovi, possono beneficiare in dichiarazione dei redditi della detrazione del 50% della spesa sostenuta fino a un tetto massimo di Euro 10.000, da ripartire come al solito tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (ecco il c.d. Bonus mobili, introdotto dall’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013).
La detrazione, però, come abbiamo ribadito fino alla noia, vale solo per i beni acquistati per arredare immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.
Infine, quanto alla “documentazione da conservare per eventuali controlli futuri da parte dell’Amministrazione Finanziaria” per eventuali futuri controlli formali ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, è necessario concentrarsi, come del resto è intuitivo, sia sulle fatture di acquisto dei beni e servizi [prestando attenzione che esse ne riportino la natura, la qualità e la quantità] come anche sulla copia delle ricevute di pagamento, ma è altresì imprescindibile – si badi bene – assicurarsi che la rimessa della società finanziaria al fornitore sia avvenuta nell’anno per cui la detrazione viene fruita.
(andrea raimondo)
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