Sono proprietario di una villetta in campagna e ho voluto anch’io approfittare delle agevolazioni fiscali intervenendo per migliorare l’isolamento termico e sostenendo la spesa complessiva di 80mila euro.
Prima di procedere al saldo dei lavori, che sono agevolati proprio con il superbonus 110%, c’è qualche altro adempimento a mio carico?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2022, paragrafo 8, ha ricordato che i committenti sono obbligati – prima del saldo finale – a richiedere all’impresa affidataria di opere di valore complessivamente superiore a 70.000 Euro l’attestazione di congruità della manodopera utilizzata.
La mancanza di tale attestazione pregiudicherebbe il rilascio del Durc [Documento Unico di Regolarità Contributiva], richiesto dall’art. 4, comma uno, lett. d), dm. 41/1998, e quindi anche il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale.
Naturalmente, nel caso in cui la richiesta sia stata correttamente presentata e l’impresa si sia arbitrariamente rifiutata di rilasciare l’attestazione, il committente potrà sempre adire le vie legali per ottenere la certificazione, oltre che per vedersi riconoscere e risarcire il danno subito per fatto dell’impresa.
Precisiamo, infine, che l’obbligo per il committente di richiedere l’attestazione di congruità sorge quando:
i lavori edili, sia pubblici che privati, siano eseguiti in appalto o subappalto, ma nel caso di lavori privati giova ricordare che l’attestazione non è obbligatoria ove il valore complessivo dell’opera non superi i già citati 70.000 Euro;
la denuncia di inizio lavori/denuncia nuovo lavoro sia stata comunicata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dopo il 1° novembre 2021.

 

(cesare pizza)

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