Io e il mio socio abbiamo aperto da un paio di anni sotto forma di snc una farmacia vinta nel concorso straordinario ma ora abbiamo l’occasione di aprire una parafarmacia in una zona non lontana dalla farmacia.
La nostra domanda vi sembrerà scontata, ma è la seguente: l’apertura di una parafarmacia è ancora oggi vietata a una società titolare di farmacia?
Nel caso però di risposta affermativa, che è quella che temiamo, vorremmo qualche indicazione anche di massima sull’opportunità di intestare la parafarmacia personalmente a uno di noi due [come voi stessi avete suggerito più volte] oppure a un’altra società e conoscere inoltre, se possibile, le regole sulla compatibilità tra direzione della parafarmacia e il possesso di una quota di società titolare di farmacia.

 

Questo è un tema che, come vedete, è molto ricorrente ma le risposte ai vari interrogativi in pratica finiscono ancora [ma fino a quando?] per essere sempre le stesse.

Intanto, va ribadito che in una vicenda come la vostra la titolarità della parafarmacia potrà essere assunta indifferentemente da uno dei due soci in forma individuale [previa, se del caso, qualche intesa scritta tra voi sugli aspetti reddituali e gestionali], oppure – anzi, meglio, come diremo – da una società di persone o di capitali magari tra voi stessi costituita, e però, come sembra chiaro anche a voi, non dalla stessa snc cui è stata conferita la titolarità della farmacia.

Allo svolgimento delle due attività e/o all’assunzione della titolarità delle due imprese [farmacia e parafarmacia] da parte di una stessa società è infatti ancor oggi di ostacolo l’esclusività dell’oggetto sociale, imposta – a qualunque società titolare di farmacia, almeno finora – dal primo periodo del comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91, non modificato dalla legge sulla concorrenza, e ritenuto, anche se a questo riguardo i dubbi sembrano moltiplicarsi, espressione di un principio imperativo e come tale non derogabile.

In questo senso, oltre a una nota ministeriale di qualche anno fa, si sono espresse sulla vicenda anche alcune decisioni di giudici amministrativi e, per tutte, può valere probabilmente la sentenza del Tar Umbria n. 78 dell’01/02/2018 [immediatamente successiva all’entrata in vigore della l. 124/2017, ma tuttora indubbiamente di estrema attualità], nella quale viene chiarito senza incertezze che il fondamento di tale “esclusività” sta “nell’obiettivo finale di evitare conflitti di interessi che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, mediatamente, sul diritto alla salute”.

Tornando al quesito, quindi, dovrà trattarsi, come accennato, di una seconda società – soluzione generalmente, e ancor più nel vostro caso, preferibile a quella dell’intestazione individuale della parafarmacia a uno dei soci – diversa dalla prima, pur se con identità di compagine sociale [però con una ragione sociale che non possa confondersi con l’altra…].

L’“esclusività”, insomma, vi consiglia/prescrive la scelta diversa di cui si è detto peraltro non certo di difficile attuazione e la società che verosimilmente costituirete per l’assunzione della titolarità della parafarmacia potrà anche essere di capitali, come d’altra parte voi potreste trasformare in società di capitali [sempre ovviamente diversa dall’altra] anche l’attuale snc titolare di farmacia.

Quanto al “direttore” della parafarmacia, che felicemente la normativa chiama con semplicità “farmacista responsabile”, è una figura non propriamente sovrapponibile a quella del direttore responsabile di una farmacia, ma, attenzione, per lo svolgimento dell’incarico anche il “farmacista responsabile” potrebbe essere considerato un soggetto che svolge [o che perlomeno è chiamato in astratto a svolgere] prestazioni “che, sebbene autonome, vengono effettuate con una regolarità tale da risultare assorbenti*, e perciò, in definitiva, incompatibile ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 8 della l. 362/91.


*Quello appena virgolettato è esattamente il criterio che [secondo noi, con scarso fondamento] nel parere della Commissione speciale del CdS ha assunto un ruolo dirimente per la compatibilità o incompatibilità – per una persona fisica che espleti una qualsiasi diversa attività lavorativa – con lo status di socio in una società titolare di farmacia.


Ecco allora che, se è uno dei soci ad assumere l’incarico di “farmacista responsabile” della parafarmacia, egli potrebbe anche incappare – proprio con riguardo alla sua partecipazione alla società titolare di farmacia – nei fulmini di un’Asl che si riveli eccessivamente formalista o straordinariamente rispettosa del Consiglio di Stato, anche se, non dimentichiamolo, da quel parere del CdS del gennaio 2018 alcuni interventi della giurisprudenza, anche costituzionale, hanno spostato [e sembra stiano sempre più spostando] il vero focus dell’incompatibilità e anzi non è irragionevole prevedere che nello spazio di 3 o 4 anni la materia avrà assunto ben altre sembianze.

Ma in questo momento, se teniamo presente che anche il soggetto, persona fisica o società, titolare di una parafarmacia deve comunicare all’Ordine e all’Asl il nominativo sia del “farmacista responsabile” che degli altri farmacisti (eventualmente) operanti nell’esercizio, sembra preferibile che voi due nella parafarmacia espletiate [ancor meglio se per espressa previsione dello statuto della società che ne è titolare] soltanto prestazioni professionali con carattere di episodicità e che inoltre per quanto detto sia in ogni caso esclusa prudenzialmente l’assunzione da parte di uno di voi della veste formale di farmacista responsabile della parafarmacia.

(matteo lucidi – gustavo bacigalupo)

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