Sono socio di una srl e abbiamo sostenuto spese di formazione personale 4.0 nel 2021, certificate con perizia giurata. È possibile compensare il credito di imposta del 50% in unica soluzione nel 2022, o va suddiviso in tre quote annuali di pari importo?

L’art. 1, commi 46-55, della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’art. 1, commi 210 e s.s., della Legge di Bilancio 2020, riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano le famose spese di formazione 4.0, tenendo presente che il credito è sato esteso dall’art. 1, comma 1064, lettere i) e l), della Legge di Bilancio 2021, anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
L’art. 1, comma 214, della Legge di Bilancio 2020 specifica che questo credito d’imposta “(…) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione”: dunque, per rispondere al Suo interrogativo, non sono previste quote annuali e perciò l’agevolazione è fruibile in unica soluzione.
Di conseguenza, l’impresa/farmacia con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare [come generalmente è], che abbia maturato – come nel Suo caso – un credito d’imposta formazione 4.0 nel 2021, può compensare l’intero importo a partire dal 1° gennaio di quest’anno, previa ovviamente acquisizione della relativa certificazione contabile.
Ricordiamo inoltre che il credito è utilizzabile per intero esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 con codice tributo 6897 già dalla prossima liquidazione delle imposte [iva compresa] o dei contributi.

 (andrea raimondo)

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