Sto acquistando quest’anno per mio padre disabile un veicolo elettrico. Potrò usufruire dell’iva ridotta? È inoltre possibile ottenere la detrazione fiscale sulla spesa sostenuta?

Con la legge 157/2019 sono state introdotte delle novità in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dalle persone con disabilità.

In particolare, il D.L. 124/2019 all’art. 53-bis prevede [ma, attenzione, su un solo veicolo e per una sola volta in 4 anni] la possibilità di poter fruire dell’Iva agevolata [al 4%] anche per l’acquisto di uno dei detti veicoli a condizione che sia: “[…] di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, (di cilindrata fino) a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico […]”.

Per ottenere l’applicazione dell’IVA agevolata, dovrà essere presentata alla ditta venditrice la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, ovvero:

  • la certificazione rilasciata dalla Commissione medica prevista dalla l. 104/92 o da altro organo medico equivalente;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.

Circa il secondo quesito, la persona con disabilità ha diritto alla detrazione IRPEF del 19% sia del prezzo di acquisto che delle spese di adattamento e manutenzione straordinaria dei veicoli adattati [in funzione evidentemente delle limitate capacità motorie permanenti dei disabili] e dei veicoli anche non adattati per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale che godano di indennità di accompagnamento o con gravi limitazioni alla deambulazione o pluriamputati o per il trasporto di non vedenti e sordi.

Il tetto di spesa complessiva è di 18.075,99 euro e la somma detraibile – in quattro rate annuali di eguale importo – è pari, come detto, al 19% dell’ammontare della spesa.

Infine, come già ricordato, anche per poter accedere a tale agevolazione è comunque necessario che la grave e permanente invalidità o menomazione risulti da certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente, fermo tuttavia che il diritto all’indennità di accompagnamento e/o l’invalidità totale esonerano dall’obbligo di produrla.

 (andrea raimondo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!