Come verosimilmente avrete colto dalla stampa e dalle comunicazioni di Categoria, con la recentissima sentenza n. 9144 del 30 maggio u.s., il Tar Lazio ha respinto il ricorso promosso da alcune Parafarmacie nei confronti del decreto MEF del 1° dicembre 2022, nella parte in cui prevede che il Sistema di Accoglienza Centrale [c.d. SAC] del MEF – che raccoglie i dati delle ricette trasmesse telematicamente da parte dei medici prescrittori del SSN – rende disponibile alle parafarmacie le funzionalità per la visualizzazione e gestione della REB [ricetta elettronica bianca] recante “esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica” [SOP e/o OTC], senza consentire, invece, la visualizzazione della REB c.d. mista, ossia contenente [nello stesso documento informatico] l’indicazione di farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica e quella di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione medica.

Secondo le ricorrenti, in particolare, le limitazioni imposte dal STS [cioè il Sistema Tessera Sanitaria] alla visualizzazione delle REB miste avrebbero leso la loro attività economica in quanto – pur potendo commercializzare farmaci SOP e OTC – sarebbe stata loro preclusa la possibilità di vendere tali farmaci ove inseriti nelle REB miste, potendo tali ricette essere visualizzate soltanto dalle farmacie tramite accesso al servizio del STS, che consente appunto la lettura delle REB.

In tal modo, osservano le ricorrenti, il paziente in possesso di una REB mista, “consapevole che la parafarmacia non sarà in grado di erogargli i farmaci SOP o OTC ivi prescritti oppure dopo aver vanamente tentato di acquistarli presso una parafarmacia, si recherà in farmacia, ove acquisterà sia i farmaci necessitanti di ricetta, sia i farmaci SOP ed OTC”.

Il Tar respinge il ricorso, ritenendo infondati i motivi di illegittimità denunciati dalle ricorrenti ed evidenziando come, all’esito dalla relazione – depositata negli atti di causa – redatta dal Commissario ad acta nominato in un altro giudizio concernente l’esclusione di alcune parafarmacie [diverse dalle ricorrenti] dal circuito delle REB collegate al STS, fosse stata richiesta all’Amministrazione competente l’equiparazione della visualizzazione delle REB miste da parte delle farmacie e delle parafarmacie, e però fosse successivamente emerso che, a seguito di alcune modifiche tecniche, “il sistema informativo non (consentiva) più al medico prescrittore la possibilità di emettere ricette bianche miste”.

Il Tar Lazio, nel caso in esame, ritiene dunque legittimo il d.m. 1° dicembre 2022 che, proprio al fine di impedire alle parafarmacie di accedere a informazioni relative ai farmaci con obbligo di prescrizione, “il medico, laddove intende prescrivere farmaci soggetti a prescrizione medica e farmaci non soggetti a prescrizione medica, è tenuto ad emettere due distinte REB in quanto è di fatto inibito compilare REB c.d. miste”.

Né – prosegue il Collegio, evidenziando la legittima distinzione del ruolo di farmacia e parafarmacia [nel solco, come noto, delle “linee guida” tracciate da Tar, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale] – il decreto impugnato limita l’esplicazione delle funzioni dei farmacisti che operano nelle parafarmacie (artt. artt. 8, 10 e 15, del Codice deontologico del Farmacista) o lede il diritto alla salute degli assistiti (art. 32 Cost.), in quanto “non può predicarsi la lesione di prerogative o funzioni che non si ha titolo ad esercitare poiché relative a farmaci di cui è preclusa la vendita”.

È chiaro, per concludere, che il sopraggiunto obbligo per il medico – nei casi di prescrizione “mista” di etici e SOP e/o OTC – di emettere due REB distinte, con la soppressione pertanto della REB mista, ha semplificato decisamente il lavoro del TAR che ha voluto tuttavia precisare, anche per completezza, che la preclusione ai “farmacisti in parafarmacia” dell’assistenza su tutta la terapia farmacologica reca con sè il divieto di accedere a qualsiasi ricetta che prescriva farmaci di fascia C.

(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)

 

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