Il D.L. 73/2022, anche noto come “Decreto Semplificazioni”, ha introdotto varie e importanti novità, che passiamo ora in rapida rassegna avvalendoci, come in numerose altre circostanze congeneri, dell’ordine alfabetico.

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  • Assegno unico

Sia pure per il solo anno 2022, l’importo di 175 Euro – già dovuto per ogni figlio minore di età – è stato esteso anche ai figli disabili a carico e senza limiti di età.

Sempre per il solo anno 2022, è estesa la maggiorazione dell’importo base di 105,95 [disabilità grave], di 95 [disabilità grave] e di 85 Euro [disabilità media] al mese anche al figlio [o ai figli] disabile fino ai 21 anni di età, mentre dal 2023 tale maggiorazione sarà prevista solo per gli under 18.

  • Contratti di locazione a canone concordato

L’attestazione delle organizzazioni sindacali relativa alle caratteristiche dell’immobile, oggetto del contratto di locazione stipulato a canone concordato, avrà validità fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile stesso o dell’accordo territoriale.

  • Controlli sulle dichiarazioni precompilate

Le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2022 saranno sottoposte a minori controlli ed esattamente:

  1. se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente, senza quindi ricorrere ad un professionista o ad un CAF, e senza modifiche, non sarà sottoposta al controllo formale sui dati connessi agli oneri riportati in dichiarazione [anche se permangono i controlli sulle condizioni che danno diritto a deduzioni, agevolazioni e detrazioni];
  2. diversamente, se cioè la “precompilata” viene presentata con modifiche ricorrendo ad un sostituto d’imposta [quale un CAF o un professionista], non saranno effettuati controlli sui dati delle spese sanitarie che risultino modificati rispetto alla dichiarazione stessa e sarà quindi il sostituto d’imposta a verificare la corrispondenza tra i dati trasmessi al STS e quanto riportato nella “precompilata”.

ATTENZIONE: qualora l’AdE riscontri discrepanze ricorrerà al controllo formale sui documenti di spesa non trasmessi al Sistema Tessera Nazionale.


  • Credito Ricerca & Sviluppo

È stata introdotta una certificazione, che avrà effetti vincolanti per l’Amministrazione finanziaria in merito alle dichiarazioni rese e certificate, per usufruire del credito ricerca e sviluppo.

Le imprese che intendono beneficiare di questo bonus potranno quindi richiedere una certificazione attestante la qualità degli investimenti effettuati [o ancora da effettuare] affinché si possa effettivamente avere la certezza della loro riconducibilità nell’ambito dell’innovazione tecnologica, della ricerca e dello sviluppo.


N.B.: la certificazione può essere richiesta anche per le attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica.


Questa certificazione potrà essere richiesta e rilasciata esclusivamente da soggetti abilitati che dovranno attenersi ad apposite linee guida definite dal MISE, ma sarà necessario attendere un apposito DPCM che definirà i requisiti che dovranno possedere questi soggetti e istituirà un apposito albo dei “certificatori”.

  • Esterometro

A decorrere dal 1° luglio 2022, per gli acquisti di beni e servizi intracomunitari o dalla Repubblica di San Marino – anch’essi da tempo nel meccanismo del c.d. reverse charge – l’autofattura dovrà essere emessa [dalla farmacia] in formato elettronico [come chiariremo meglio in un’apposita circolare alle farmacie assistite].

Sono però escluse le operazioni relative ad acquisti di beni e/o servizi di importo non superiore a 5.000 Euro.

Ricordiamo che il reverse charge è un metodo di applicazione dell’IVA con cui si effettua l’inversione contabile direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

Giova altresì precisare che allo scorso 1° luglio 2022 è stata fissata anche la decorrenza delle sanzioni irrogate per omessa o errata trasmissione del famoso esterometro, allineando così la normativa in materia.

  • Imposta di bollo su e-fatture

A partire dal 1°gennaio 2023 scatterà un aumento da 250 a 5.000 Euro della soglia prevista per il versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.

E così, ad esempio, se nel primo trimestre dell’anno l’importo dell’imposta da versare a fronte delle fatture emesse non supera i 5.000 Euro, il versamento potrà essere effettuato entro il 30 settembre [che, come noto, è il termine stabilito per il versamento del secondo trimestre]; e però, se l’importo da versare riferito alle fatture emesse complessivamente nel primo e nel secondo trimestre  non supera la citata soglia dei 5.000 Euro, allora il bollo potrà essere versato entro il 30 novembre [che è il termine previsto per il versamento del terzo trimestre]; e così via.

  • IMU

La dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022 [il termine precedente era quello del 30 giugno].

  • IRAP

Anche le regole in materia di determinazione della base imponibile IRAP hanno subito modifiche.

In base alla nuova disciplina, infatti, potrà essere dedotto ai fini IRAP anche il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo determinato; inoltre, la deduzione potrà essere ammessa nel limite del 70% del costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni e due periodi d’imposta.


ATTENZIONE: in questa seconda ipotesi – quella del lavoratore stagionale – la deduzione sarà ammessa a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro [per un periodo di due anni] a partire dalla cessazione del precedente contratto.


Sono anche deducibili i contribuiti corrisposti per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per i prestatori di lavoro diversi dai dipendenti a tempo indeterminato.

È stata poi abrogata la disposizione per cui era prevista una deduzione del costo del personale – per un importo annuale non superiore a 15.000 Euro – per i soggetti che incrementavano le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelli [sempre assunti a tempo indeterminato] occupati nel precedente periodo d’imposta.

Queste nuove regole saranno applicate a partire dal periodo d’imposta 2021 [per quelle imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare].

  • IRPEF

I Comuni dovranno adeguare le addizionali IRPEF ai nuovi scaglioni entro il 31 luglio 2022.

  • ISA

I correttivi in materia di ISA previsti per il 2020 e il 2021 [in conseguenza della pandemia] sono stati estesi al 2022.

Inoltre, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 si deve tener contro del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020 [mentre per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 si dovrà tener conto degli ISA approvati per il 2020 e 2021].

  • Liquidazioni periodiche Iva

Le LIPE [liquidazioni periodiche IVA] del secondo trimestre dovranno essere comunicate entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre.

  • Modelli dichiarativi

Slitta dal 15 gennaio a fine febbraio il termine per l’emanazione dei provvedimenti di approvazione dei modelli 770 e 730; vengono postergati alla fine del mese di febbraio anche i termini previsti per la trasmissione dei dati all’AdE, nonché i provvedimenti amministrativi che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi e dell’IRAP da pubblicare sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Monitoraggio fiscale

È stata ridotto da 15.000 a 5.000 Euro l’importo oltre il quale gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’AdE i dati dei trasferimenti [effettuati con assegni circolari, bancari/postali, movimentazione di conti, vaglia postali ecc…] da o verso l’estero.

  • Principio di derivazione rafforzata

È stata estesa anche alle micro-imprese l’efficacia del principio di derivazione rafforzata*.


*Cos’è il principio di derivazione rafforzata? È quello per il quale ai soggetti che adottano i c.d. principi di contabilizzazione IAS (International Accounting Standards) deve essere riconosciuta la rappresentazione in bilancio del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, imputando quindi costi e proventi nel conto economico in deroga a quanto previsto nel TUIR.


Tale novità parte dal 2022 per quelle imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare.

  • Procedura erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

I rimborsi fiscali spettanti al de cuius vengono erogati agli eredi così come indicati nella dichiarazione di successione, il cui importo corrisponde alla quota del chiamato all’eredità.

L’erede potrà rinunciare a tale rimborso e tuttavia sono ancora da definire le modalità in cui la rinuncia dovrà essere comunicata.

  • Registrazione aiuti di Stato Covid

Sono estesi al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre 2023 i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid nel RNA – Registro Nazionale Aiuti di Stato.

  • Reverse charge

Il periodo d’applicazione del reverse charge è stato esteso fino al 31 dicembre 2026.


N.B. – Il regime di reverse charge potrà essere applicato esclusivamente per le cessioni di telefoni cellulari, i trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra, le cessioni di consolle da gioco, PC, tablet, laptop, e le cessioni di gas ed elettricità ad un rivenditore.


  • Società in perdita sistematica

Da quest’anno è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica in relazione all’art. 2 commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. 138/2011.

  • Termine di registrazione degli atti in termine fisso

Si passa da 20 a 30 giorni per la registrazione degli atti in termine fisso: è un allungamento che evidentemente giova al contribuente.

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Attendiamo in ogni caso le eventuali modifiche che il Parlamento apporterà in sede di conversione in legge del dl., di cui come al solito daremo debito conto.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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