Chiariamo in primo luogo che la farmacia è tenuta a iscriversi all’INAIL nel momento in cui assume il primo dipendente e/o avvia una collaborazione con uno stagista, un tirocinante, ecc., cioè con un soggetto non dipendente della farmacia.
Con l’iscrizione all’INAIL, l’azienda è esonerata dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo occorso ai suoi dipendenti/collaboratori, salvo il caso in cui siano accertati gli estremi per la configurabilità di un reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
Rientrano negli infortuni sul lavoro anche quelli c.d. in itinere, occorsi al lavoratore, come abbiamo illustrato altre volte, durante:

  • il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla farmacia;
  • il normale percorso per recarsi da un posto di lavoro all’altro se ovviamente il lavoratore/collaboratore ha più rapporti lavorativi;
  • il percorso di andata e ritorno dalla farmacia a quello abituale di consumazione dei pasti.

Le interruzioni e le deviazioni occorse per causa di forza maggiore, per esigenze essenziali o improrogabili, oppure dovute all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti, mantengono la copertura assicurativa INAIL, che – come noto – comprende anche le malattie professionali.
In caso d’infortunio il dipendente/collaboratore deve tuttavia:

  1. dare immediata notizia dell’infortunio alla farmacia, anche se l’infortunio è/è stato di lieve entità.
  2. inoltrare alla farmacia i certificati medici che gli vengono rilasciati e che attestano l’inizio, la prosecuzione oppure la fine dell’infortunio.

Il lavoratore che non adempie ai suoi obblighi rischia di perdere il diritto all’indennità economica.
Invece, gli adempimenti in capo alla farmacia sono:

  1. se l’infortunio e avvenuto nell’esercizio o nelle immediate sue vicinanze, il lavoratore va evidentemente accompagnato al più vicino pronto soccorso;
  2. entro due giorni dal ricevimento del certificato del pronto soccorso, poi, bisogna inoltrare la denuncia d’infortunio all’INAIL, a meno che non si tratti di infortuni guaribili in non più di tre giorni (escluso il giorno dell’evento);
  3. la denuncia d’infortunio va invece presentata entro ventiquattr’ore se ha causato il decesso del lavoratore;
  4. deve infine essere garantito al lavoratore il trattamento economico stabilito dal CCNL.

La mancata denuncia d’infortunio comporta una sanzione da 2.500 a 7.500 euro.
Ricordiamo anche, perché ci pare che questo non sia chiaro a tutti, che il registro degli infortuni è stato abolito dal D.lgs. 151/2015.
Da ultimo, si tenga presente che questa è materia da trattare sempre con particolare diligenza e tempestività e infatti generalmente sono i consulenti delegati INAIL a occuparsene, anche se – è chiaro – la farmacia deve comunicare al consulente [con la massima urgenza] l’infortunio verificatosi, allegando il certificato e indicando sia la data e l’ora che le dinamiche dettagliate dell’infortunio.

(maria luisa santilli)

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