Per la farmacia ho sostenuto verso la fine del 2021 un intervento riconosciuto ai fini delle detrazioni irpef previste per il risparmio energetico, ma le relative fatture, pur avendole ricevute lo scorso anno, le ho pagate soltanto a marzo scorso.
Un mio collega, titolare di una piccola farmacia, mi ha fatto presente che le imprese in contabilità semplificata deducono i costi soltanto se effettivamente sostenuti nell’anno.
Siccome questo è anche il mio caso vorrei sapere se le cose stanno proprio così oppure se la deduzione mi è consentita nel 2021 anche se il pagamento di queste spese è avvenuto soltanto nel 2022.
Il principio generale di imputazione del beneficio fiscale riconosciuto per queste spese – quando sostenute, come nel Suo caso, nell’esercizio dell’impresa – segue il regime di competenza [regolato dall’art. 109 TUIR] anche quando la farmacia sia in contabilità semplificata, e non quello della cassa.
In particolare, trattandosi di prestazioni di servizi dipendenti da contratto d’opera o d’appalto, rileveranno – ai fini della rateazione decennale [tale è, cioè, il periodo previsto dalla norma su cui “spalmare” in quote costanti la detrazione] – a partire dal periodo d’imposta in cui l’intervento viene ultimato, e questo dunque a prescindere se nello stesso periodo sia intervenuto l’effettivo pagamento.
La cassa costituisce invece il momento di collegamento temporale per la decorrenza del bonus per tutti coloro che sostengono la spesa da “privati”, cioè al di fuori dell’esercizio d’impresa o di arte o professione.
Senonché, proprio nel Suo caso, dobbiamo ricordare che le imprese c.d. “minori” derogano in linea generale al principio della competenza e seguono pertanto la cassa [art. 66, comma 1, TUIR], e quindi, per esse, i costi/ricavi rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile nell’anno di esborso/percezione e non in quello di imputazione/maturazione.
Il Suo amico, di conseguenza, Le avrebbe espresso un principio fondato [quello per il quale le imprese in contabilità semplificata deducono per cassa], ma qui – in tema cioè di risparmio energetico – potrebbe/dovrebbe valere, come per le altre imprese, il principio generale della competenza.
Infatti, la stessa agenzia delle entrate ha mostrato esitazione sull’argomento perché dapprima [cfr. la risposta ad interpello n. 46/2018] ha sostenuto, per l’appunto, che fosse necessario guardare alla cassa, e che perciò rilevasse l’anno di effettivo pagamento della spesa [da effettuarsi, per di più, con bonifico “qualificato” o “parlante”, imponendo quindi lo stesso onere che grava sui “privati”, per intenderci], per poi però orientarsi, a proposito del c.d. “superbonus” [circ n. 24/E/2020 diramata a commento proprio di questa misura], per la conclusione opposta e riconoscendo di conseguenza che anche per le imprese “minori” debba valere il principio di competenza ammettendo quindi anch’esse al godimento dell’agevolazione dall’anno di ultimazione delle opere.
Probabilmente questo ripensamento dell’Agenzia è dipeso anche dalla considerazione che – seppure il regime contabile delle imprese minori sia “improntato” alla cassa – alcuni componenti di reddito mal si conciliano con esso come, ad esempio, gli ammortamenti dei cespiti materiali.
E però, il chiarimento – reso nel contesto di un documento che commenta il “superbonus”, che altro non è che una macro-intervento che aggrega interventi di scala minore tra cui compare anche il risparmio energetico di cui stiamo parlando – ci sembra debba infondere la ragionevole sicurezza che anche per le imprese “minori” sia proprio l’anno di ultimazione dei lavori quello da assumere come anno di partenza per il godimento del beneficio e pertanto quello a cui le relative spese siano imputabili per competenza.
Insomma, per concludere, crediamo che anche la Sua farmacia – pur se in regime di contabilità semplificata – possa dedurre interamente nel 2021 i costi per risparmio energetico, anche se non effettivamente sostenuti [tutti o in parte], purché i relativi lavori siano stati ultimati entro il 31 dicembre dello scorso anno.
(stefano civitareale)
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