Abbiamo acquistato delle mascherine ma ci siamo resi conto che non sono classificate come DPI e sono mancanti del marchio CE. La farmacia può ora metterle in commercio o rischiamo qualcosa?

 

L’art. 515 cod. pen. punisce l’esercente d’attività commerciale che “consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita […] con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.”

Tale previsione rinviene la sua ratio nell’esigenza di garantire la correttezza e l’onestà negli scambi commerciali, al fine di tutelare il consumatore e il patrimonio privato.

La frode in commercio, infatti, è configurabile in tutti i casi in cui si venda un determinato prodotto, simulandone la reale natura [per origine, provenienza, qualità o quantità].

Venendo al caso da Lei prospettato occorre però precisare che, secondo la più recente giurisprudenza, la mera mancanza del marchio CE – in caso di vendita di mascherine – non è presupposto sufficiente a integrare la fattispecie di reato, e ciò almeno nei casi in cui la farmacia non presenti al cliente le mascherine come presidi medici.

Ne deriva che, qualora Lei sia comunque intenzionato a vendere la merce pervenutaLe senza la certificazione europea, per non incorrere nel reato di cui all’art 515 cod. pen. vi sarà sufficiente – come sembra del resto essere vs. intenzione – specificare appunto la reale natura del prodotto di “mera” copertura facciale e non di presidio medico/dispositivo di protezione individuale.

(cecilia v. sposato)

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