Un nostro dipendente si assenta spesso dalla farmacia e sempre per malattie, che qualche volta sono diverse: questo accade per 2 gg. e poi dopo una settimana c’è un’altra assenza di 1 giorno, poi un’ulteriore assenza per 3 gg. e così via…
Abbiamo anche qualche sospetto che svolga una sorta di seconda attività essendo tra l’altro un magazziniere di provata esperienza: il dubbio riguarda le sue amicizie con un paio di titolari di farmacie, comunque ubicate lontano dalla nostra, che svolgono orari lunghi e che potrebbero aver bisogno di un aiuto proprio nel magazzino anche se credo che per ovvi motivi dovrebbero essere comunque lavori “in nero”.
Gradiremmo perciò un quadro generale, anche senza particolari dettagli, delle regole soprattutto di carattere formale riguardanti appunto proprio le certificazioni di malattia.
Intanto, ma dovrebbe essere ben noto a tutti i datori di lavoro, la certificazione di malattia deve essere inviata dal medico all’Inps telematicamente (D.lgs. n. 65/2001 e l. 4/11/2010 n. 183).
A propria volta, l’Istituto – con un numero di protocollo sempre “telematico” – renderà la certificazione consultabile e scaricabile sia dal lavoratore che dalla farmacia datrice di lavoro.
Inoltre, il certificato medico nella parte riservata al datore di lavoro conterrà, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, soltanto i giorni di prognosi prescritti dal sanitario e non quindi, per ragioni di privacy comunque intuibili, i dati relativi alla diagnosi.
Il datore di lavoro, poi, se in possesso di credenziali dedicate [è opportuno che il consulente del lavoro si adoperi verso la farmacia anche per questa incombenza…], può richiedere mediante il sito dell’Inps la visita di controllo che verrà effettuata dai medici iscritti nelle liste speciali tenute dall’ente previdenziale.
Quindi, in pratica, le visite di controllo possono essere effettuate o a campione [stabilite in tal caso dallo stesso Istituto previdenziale] oppure su domanda della farmacia.
Il medico che riceve la richiesta è tenuto a effettuare la visita fiscale nella stessa giornata quando la comunicazione dell’Inps gli pervenga nella mattinata, ovvero nella giornata successiva negli altri casi.
Più frequentemente è dato vedere che la richiesta di visita fiscale inoltrata dal datore di lavoro venga soddisfatta – per ragioni generalmente organizzative [vere o non vere che siano…] – il giorno successivo a quello della richiesta stessa.
Le “fasce orarie di reperibilità” del lavoratore presso il proprio domicilio sono comprese – giova ricordarlo – tra le ore 10,00 e le 12,00 e tra le ore 17,00 e le 19,00 per i dipendenti del settore privato, e tra le ore 9,00 e le 13,00 e tra le ore 15,00 e le ore 18,00 per i dipendenti pubblici.
Ora, se il medico trova il lavoratore presso il suo domicilio e conferma inoltre – all’esito della visita – la prognosi rilasciata dal medico curante [per la verità, talvolta, la prognosi del medico dell’Inps va perfino oltre quella del medico curante…], si ritiene evidentemente giustificata l’astensione dal lavoro con prosecuzione dalla malattia fino ad avvenuta guarigione o alla successiva visita di controllo.
Non è consentito in ogni caso – lo si tenga ben presente – richiedere una seconda visita di controllo nella stessa giornata, ma soltanto, al più, in giorni successivi.
Nel caso invece di assenza del lavoratore nel proprio domicilio [qualora, poniamo, egli si fosse recato proprio in quelle ore dal medico curante o anche… in farmacia per approvvigionarsi dei medicinali prescrittigli dal medico per la patologia riscontratagli], egli deve produrre idonea giustificazione al centro medico legale dell’Inps, e però – nell’ipotesi tutt’altro che irrealistica che il lavoratore torni al domicilio con il medico ancora ivi presente – questi può bensì visitarlo ma soltanto su espressa richiesta del prestatore di lavoro.
L’eventuale assenza del lavoratore viene annotata sul verbale del sanitario e il dipendente diventa almeno in astratto passibile di sanzione amministrativa a meno che, s’intende, egli non produca la citata documentazione giustificativa.
È bene anche precisare che il malato deve ovviamente facilitare il più possibile la visita fiscale e perciò anche l’accesso del medico al suo domicilio: quindi, a titolo esemplificativo, il citofono non funzionante o la sordità del lavoratore/paziente non si configurano come giustificazioni idonee e anzi possono integrare ipotesi di condotta negligente (Cassazione n. 4233/2002), e così pure altre circostanze del genere (Cassazione n. 4216/1997).
In caso di assenza del lavoratore dal suo domicilio, comunque, il medico – oltre a verbalizzare la vicenda come sopra detto – rilascia a un familiare convivente, o a un “vicino”, o al portiere, oppure deposita nella cassetta delle lettere* del lavoratore stesso, l’invito [formalmente una convocazione] a presentarsi alla visita di controllo, questa volta ovviamente nell’ambulatorio del medico, il primo giorno successivo non festivo.
*N.B. Qui l’Inps ha chiarito – con il messaggio n. 2587/2016 – che la mancata certezza circa l’avvenuta ricezione da parte del lavoratore della convocazione depositata nella cassetta delle lettere fa sì che, se egli non si presenta alla visita ambulatoriale, riceverà un nuovo invito con raccomandata A.R. o via PEC.
L’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo comporta conseguenze in merito all’indennità per malattia spettante, facendo decadere il lavoratore dal relativo diritto, per un periodo che può corrispondere ai dieci giorni precedenti la visita infruttuosa [prima visita] sino alla definitiva interruzione della relativa indennità [per l’assenza alla terza visita].
Il datore di lavoro, sempre in caso di assenza per malattia ingiustificata, può infine applicare le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi (rimprovero verbale o scritto e trattenuta sulla retribuzione).
In definitiva, come forse avrà già colto dalle notazioni appena sintetizzate, Lei potrà procedere alla richiesta della visita fiscale, anche se – considerate nel Suo caso le reiterate assenze del lavoratore – sembrerebbe probabile addirittura una visita fiscale, come dire?, di default da parte proprio dell’ente previdenziale.
Tuttavia, ricordiamo sempre che si tratta di materia delicata da trattare per un qualunque datore di lavoro, ma non così delicata da rendere facilissimo al lavoratore muoversi “impunemente” tra le norme giuslavoristiche, comprese queste riguardanti le assenze per infermità.
(giorgio bacigalupo – aldo montini)
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