Il D.L. 30 marzo 2023 n. 34 ha prorogato alcune misure in materia di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, come abbiamo già osservato nella Sediva News del 18 gennaio 2023 “La legge di bilancio 2023”.

Ecco dunque le agevolazioni che sono state prorogate… e anche i nuovi termini.

  • Definizione agevolata delle controversie tributarie

La Legge di bilancio ha previsto la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e/o l’Agenzia delle Dogane e/o l’Agenzia dei Monopoli.

Per definire tali controversie occorre presentare, controversia per controversia, un’apposita domanda entro il 30 settembre 2023 [in luogo del 30 giugno 2023] ed effettuare il pagamento secondo lo schema seguente:

  • 90% del valore della controversia per le liti pendenti in primo grado;
  • 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia Fiscale in secondo grado;
  • 5% del valore della controversia, infine, ove questa sia pendente innanzi alla Corte di Cassazione e nella quale l’Agenzia Fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Inoltre, se l’importo da pagare ammonta ad una somma superiore a 1.000 Euro, il contribuente potrà optare per una rateizzazione di tale ammontare fino ad un massimo di 20 rate trimestrali per pari importo, di cui le prime tre da versare entro il 30 settembre p.v., il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023, mentre le successive dovranno essere corrisposte entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascuna annualità.

  • Ravvedimento “speciale” per violazioni tributarie

La “Finanziaria 2023” ha previsto che le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quelle precedenti – se validamente presentate – possono essere regolarizzate alla data del versamento dovuto.


Attenzione: le violazioni che si intende ravvedere non devono essere state già formalmente contestate dal Fisco.


La regolarizzazione comporta il pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale, da corrispondere – in un’unica soluzione, o in un massimo di otto rate di pari importo – entro il 30 settembre 2023, e non più, evidentemente, entro l’ormai scaduto 31 marzo 2023.

  • Sanatoria delle violazioni formali

È stata prevista la possibilità per il contribuente di sanare le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 relative ad adempimenti e/o ad obblighi non rilevanti ai fini della determinazione di imposta dirette, IVA, Irap ecc.

Tali irregolarità formali possono essere sanate, una volta per tutte e per tutti gli anni, con il pagamento una tantum di 200 Euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, o rateizzando la somma in due tranches.

La prima rata, ed eccoci alle proroghe, potrà essere pagata entro il 31 ottobre 2023 [termine previsto anche per il versamento da effettuare in un’unica soluzione], mentre la seconda entro il 31 marzo 2024.

  • Rottamazione

Anche la rottamazione c.d. quater è rientrata tra le misure agevolative i cui termini sono stati prorogati.

Originariamente, la Legge di bilancio 2023 aveva previsto che i carichi fiscali affidati all’Ente riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 potevano essere definiti in via agevolata presentando apposita domanda entro il 30 aprile 2023 pagando, entro il successivo 31 luglio, quanto dovuto senza interessi e sanzioni e che tale annullamento riguardava tutte le altre sanzioni amministrative [comprese quelle irrogate per violazioni del codice della strada].

Il D.L. 30 marzo 2023 n. 34 ha ora statuito che il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno 2023, mentre quello per il pagamento viene postergato al 31 ottobre p.v..


N.B.: Il pagamento delle debenze pendenti verso l’Erario può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionandolo in diciotto rate.


 

  • Definizioni agevolata accertamenti

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, il D.L. 34/2023 ha stabilito che potranno essere definiti in via agevolata [pagando il “solito” diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previste] gli atti di accertamento non impugnati [e ancora impugnabili], nonché i PVC [Processi Verbali di Constatazione] consegnati entro il 31 marzo 2023 e gli avvisi di rettifica e/o di liquidazione nonché gli atti di recupero notificati sempre entro il 31 marzo 2023.

Tutti tali atti sono definibili – ecco la novità – entro trenta giorni dall’entrata in vigore della normativa in argomento [31 marzo 2023] e perciò entro il 30 aprile 2023, in pratica tra qualche ora.

***

Raccomandiamo, anche se i termini sono stati prolungati, di controllare con la necessaria diligenza se si rientra o meno tra le ipotesi qui delineate così da non perdere l’occasione – sicuramente… imperdibile – di chiudere questioni che, spesso e non volentieri, si traducono in “seccature” per i contribuenti.

(matteo lucidi – stefano civitareale)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!