[…e non all’amministratore]

Sono socia accomandante di una sas titolare di farmacia e il socio accomandatario nel 2019 e 2020 non ha distribuito gli utili risultanti dal rendiconto approvato: posso agire nei suoi confronti?

 

Senza entrare nello stretto merito delle vicende – verosimilmente di segno negativo – che potrebbero caratterizzare gli attuali rapporti tra voi, e ferma naturalmente l’opportunità di evitare inasprimenti se non in presenza di fatti che li rendano davvero ineludibili, ricordiamo che in sostanza qui potrebbero entrare in ballo – “a monte”, come si suol dire – due disposizioni del codice civile [entrambe applicabili anche alle sas] ed esattamente:

Art. 2262 cod.civ.

Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto.

Art. 2303 cod.civ.

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Come si vede, le ragioni che possono giustificare anche nel Suo caso la mancata ripartizione degli utili [addirittura relativi a due esercizi…] possono essere molteplici, ma evidentemente noi non possiamo essere in grado di coglierle.

Piuttosto, è vero che – una volta approvato il rendiconto – ciascun socio, perciò anche l’accomandante, diventa a pieno titolo creditore della quota di utili di sua specifica spettanza; e però, attenzione, l’obbligo di distribuzione degli utili [ricorrendone, è chiaro, i presupposti e in assenza di cause ostative] fa carico soltanto alla società come tale, che ovviamente è soggetto  giuridico autonomo e distinto da quelli statutariamente tenuti alla materiale distribuzione, come in questo caso l’accomandatario.

Quest’ultimo, in tale prospettiva, è dunque semplicemente l’organo mediante il quale la società comunemente opera, tenuto quindi bensì alla diligenza che gli è richiesta, ma sulla base del ben diverso titolo identificabile nel patto sociale che lo impegna a gestire l’impresa collettiva.

E questo, perché quella correlata al diritto del socio [accomandante compreso] a percepire l’utile non è altro che una prestazione di “dare”, integrata proprio dall’obbligo di distribuzione che incombe invece sulla società.

Può essere allora per l’appunto soltanto la società – e non altri – il soggetto tenuto ad adempiere e dunque quello legittimato passivo di un’eventuale azione giudiziaria.

Indipendentemente, giova ribadirlo, da una qualunque valutazione circa l’opportunità che nel concreto Lei decida o meno di proporla.

(cecilia sposato – aldo montini)

 

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