Ho aiutato mia madre a redigere il testamento posizionandole la mano mentre scriveva in quanto a seguito di un incidente ha riscontrato un serio problema alla vista.
Visto che non ho buoni rapporti con mio fratello vorrei sapere se un domani questo mio “aiuto” potesse in qualche modo inficiare il testamento.

La risposta è solo parzialmente positiva.

È bensì vero, da un lato, che la giurisprudenza di merito ha affermato in qualche occasione che il mero posizionamento della mano del testatore non vedente [volto evidentemente a permettere una forma ordinata alle sue disposizioni attraverso il sostegno o perfino attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura] non è di per sé prova sufficiente a integrare il difetto di autografia e di conseguenza la nullità del testamento ex art. 606 cod. civ.

Senonché, dall’altro, proprio guardando al difficile rapporto – come Lei riferisce – con Suo fratello, la soluzione più idonea non sembra quella appena descritta del posizionamento della mano del non vedente.

Ben diversamente, se vuole evitare complicazioni del genere di quello da Lei indicato, forse la scelta migliore – e d’altronde non dovrebbe essere difficile realizzarla – sembrerebbe quella di optare per il testamento pubblico, quello cioè che viene dettato a un notaio alla presenza di due testimoni e a nessun altro [a parte ovviamente… il testatore].

Infatti, per i soggetti non vedenti – a differenza di quelli affetti da sordità, mutismo e/o sordomutismo [per i quali è talora richiesta la presenza anche di un interprete] – non si applicano le particolari disposizioni della l. 16.2.1913 n. 89, essendo sufficiente – come accennato – la presenza di due testimoni.

(cesare pizza)

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